Con decreto del 18 gennaio 2023, a firma del Ministro della Salute Orazio Schillaci, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo, il Ministero della Salute ha istituito il Comitato tecnico di Coordinamento, così come previsto dal D.lgs. 134 del 2022, per il sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Il D.lgs. esplicita compiti, composizione e finalità del Comitato tecnico di coordinamento, in attuazione dell’art. 7 del D.lgs. 134/2022.
La composizione – Il Comitato è così composto: un rappresentante nominato dal Ministero della salute, due rappresentanti designati dal Centro servizi nazionale per l’epidemiologia, programmazione e informazione (CSN) e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato saranno nominati, con provvedimento del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. I membri che compongono il comitato saranno rinnovati ogni tre anni.
Le riunioni – Il Comitato si riunirà periodicamente su convocazione del presidente. Alle riunioni del Comitato potranno partecipare, previo invito del presidente, soggetti in possesso di specifica esperienza, per approfondimenti da svolgere in relazione agli argomenti e alle tematiche poste all’ordine del giorno delle riunioni stesse.
Il funzionamento – Il Comitato tecnico di coordinamento, entro trenta giorni dal proprio insediamento, adotterà un regolamento con il quale disciplinerà il proprio funzionamento. Il supporto operativo e le attività di segreteria del Comitato saranno assicurati da personale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.
Disposizioni finali – Per il funzionamento del Comitato non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. La partecipazione al Comitato da parte dei componenti, degli eventuali sostituti e degli esperti, non dà diritto alla corresponsione di compenso alcuno, né di altri emolumenti comunque denominati.