A seguito delle nuove disposizioni del decreto legge “riaperture” in vigore da domani, il ministero della Salute ha diramato una circolare che aggiorna le sue precedenti indicazioni. In sostanza nulla cambia per i soggetti positivi che sono tenuti all’isolamento (10 o 7 giorni a seconda del loro stato di vaccinazione) con test finale di verifica, mentre per la quarantena le misure oggi in vigore per i soli vaccinati con booster o ciclo completo entro i 120 giorni varranno per tutti. LA CIRCOLARE.
Con la fine dello stato di emergenza (da domani 1 aprile) cambiano le disposizioni per l’isolamento dei soggetti positivi al Covid e per le misure di quarantena cui sono tenuti coloro che hanno avuto contatti con persone positive senza aver contratto il virus.
Per chiarire come comportarsi il ministero della Salute ha diramato una nuova circolare che aggiorna le precedenti e integra le nuove disposizioni previste dal decreto legge “riaperture” del 24 marzo scorso.
Soggetti positivi al COVID-19
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.
Valgono in proposito le stesse indicazioni contenute nella Circolare del ministero della Salute diramata il 30 dicembre 2021 che prevede che per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
In questo caso le misure sono state uniformate per vaccinati e non vacinati prevedendo che, per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, sia applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Test per operatori sanitari
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
31 marzo 2022 – Quotidiano sanità