Paga l’Irap il medico in convenzione parziale con l’Asl se usufruisce degli arredi dell’ambulatorio e di altri cespiti per circa 60mila euro e se impiega un lavoratore dipendente in modo continuativo, seppur con orario ridotto.
Questo perché l’utilizzo di questi mezzi materiali e personali non sono tali da costituire un semplice ausilio alla sua attività personale, ma anzi producono quel valore aggiunto che costituisce il presupposto impositivo dell’imposta. Sono queste le conclusioni della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano nella s entenza 4/2/2015 (presidente Ranzi, relatore Macaluso). La vicenda riguarda un professionista esercente l’attività di medico generale. Quest’ultimo chiede a rimborso l’Irap pagata per gli anni dal 2003 al 2010.
Le ragioni del contribuente
Le ragioni poste a fondamento dell’istanza sono le seguenti: 1 i beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile richiesto dall’Accordo collettivo nazionale (Acn); 1 i medici di medicina generale rilevano il loro reddito di lavoro autonomo principalmente dall’attività esercitata in regime convenzionale con il Ssn in base all’Acn; 1 l’utilizzo di uno studio attrezzato con gli strumenti indispensabili richiesti dall’Acn per l’esercizio dell’attività e l’impiego di un dipendente addetto alla segreteria non modificherebbero la natura del rapporto professionale convenzionale, e non integrerebbero quell’autonoma organizzazione su cui si fonda l’Irap.
Questi elementi non convincono il giudice di primo grado, secondo cui «anche la presenza di un solo dipendente e di una certa quantità di beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività, sono idonei a integrare il concetto di autonoma organizzazione». E ciò «a prescindere dal fatto che il medico di famiglia convenzionato sia inserito in una organizzazione predisposto dalla medesima azienda», laddove tale «organizzazione non esclude l’autorganizzazione, nel senso che anche il medico convenzionato che assume, sia pure a part-time, una segreteria, alla quale delega lo svolgimento di parte delle attività manuali, riesce ad acquisire e gestire un maggior numero di pazienti, generando, indubbiamente, un valore aggiunto tassabile ai fini dell’Irap».
L’appello
Il contribuente impugna la sentenza in appello, ma invano. Anche in secondo grado, il giudice si sofferma sull’impiego di personale: «La presenza di un dipendente con mansioni di segreteria, di portierato (con compiti di prendere appuntamenti per gli assistiti ed in generale di dirigere il traffico degli stessi), di distribuzione di ricette, di telefonia ed altro ha certamente potenziato e accresciuto la sua capacità produttiva, producendo quindi quel valore aggiunto che costituisce il presupposto dell’Irap. Inoltre, il valore dei beni strumentali (presumibilmente arredi dell’ambulatorio e altri cespiti) oscilla tra i 60 e i 70mila euro a seconda dei diversi anni di imposta considerati.
Nello stessa direzione si è espressa anche la Cassazione, con lasentenza 19688/2011 sull’Irap in presenza di un’organizzazione di modesta entità, oppure con le s entenze 10754/14 e 7609/14 secondo cui l’impiego non occasionale di lavoro altrui – anche per un tempo limitato e pagando un corrispettivo elevato – è costantemente reputato indice di organizzazione autonoma.
Il Sole 24 Ore – 2 marzo 2015