Sono un medico da sempre in intramoenia che aveva l’autorizzazione del direttore generale a svolgere l’attività libero-professionale in regime allargato. La delicata questione della libera professione è stata affrontata da poco tempo dalla nostra Regione che ha però autorizzato solo un limitato numero di studi professionali in rete.
Purtroppo per il ritardo di questa decisione io, come alcuni altri colleghi, lo corso 30 novembre ho optato per il rapporto extramoenia a causa delle incertezze applicative e degli evidenti danni che avremmo subìto dall’applicazione secca della legge Balduzzi. Ora che lo scenario è cambiato, e sembra che io possa rientrare tra le posizioni autorizzabili, ho tutto l’interesse e, credo, il diritto di tornare in intramoenia. Gli uffici aziendali hanno perplessità, ma il tempo passa e la questione rischia di diventare irreversibile almeno fino a novembre 2014.
L’articolo 10, comma 2, del Ccnl del 3 novembre 2005 stabilisce che i dirigenti possono «optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’articolo 12». In via generale il termine in questione non può essere considerato perentorio perché qualora le parti negoziali lo avessero voluto la norma doveva affermarlo esplicitamente e, inoltre, perché non viene prevista la “sanzione” per il non rispetto. Dovrebbe quindi essere ordinatorio ed essere finalizzato alla certezza dei rapporti giuridici fornendo agli uffici competenti un mese di tempo per adeguare il trattamento economico e la posizione giuridica. Di norma, per una questione di correttezza e per la buona organizzazione amministrativa, non sussistono motivi per consentire l’opzione dopo tale data, benché, come detto, il termine vada ritenuto ordinatorio. Qualora però sussistano adeguate motivazioni (normativa sopravvenuta, incertezze interpretative, assenza di decisioni regionali o aziendali), a mio giudizio non può essere negata al medico la facoltà di “ripensare” alla sua decisione alla luce dei nuovi elementi oggettivamente non conosciuti al momento dell’opzione.
Di conseguenza, se la determinazione della Regione è giunta dopo il 30 novembre ritengo che i diretti interessati abbiano il pieno diritto di annullare la propria opzione perché era stata esercitata senza la completa, oggettiva e consapevole conoscenza del quadro normativo vigente.
(Stefano Simonetti) – Il Sole 24 Ore sanità – 14 gennaio 2014