Oggetto: Definizione di carne e rischi per il settore zootecnico: vietare l’uso di denominazioni di vendita delle carni per gli alimenti vegetariani e vegani
Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Mara Bizzotto (ID)
10 settembre 2020
La commissione agricoltura del Parlamento europeo, nella discussione sull’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) (leggi la decisione del Parlamento Europeo sul tema del 23 ottobre 2020, ndr), si sta interrogando sulla definizione di “carne”, chiedendosi se sia il caso di allargarne il significato ed estenderlo anche a prodotti di origine vegetale. Questa discussione deriva dall’impostazione che la Commissione UE ha dato alla materia nella strategia “Farm To Fork”, mettendo in discussione il sistema degli allevamenti zootecnici, insieme alla sostenibilità e salubrità della carne.
Le associazioni di categoria del settore zootecnico segnalano la crescente presenza sul mercato europeo di etichette di alimenti per vegetariani e vegani che sfruttano l’assonanza di denominazioni di vendita tipiche delle carni o dei prodotti a base di carne (Meat sounding).
Tale strategia commerciale danneggia i produttori e inganna i consumatori all’atto dell’acquisto poiché, essendo i prodotti a base vegetale diversi nella composizione e nel contenuto nutrizionale da quelli a base di carne, è ingannevole pubblicizzarli come prodotti equivalenti o più sostenibili.
Vista la necessità di chiarezza nelle definizioni dei prodotti, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
1. Intende adottare una normativa precisa per distinguere chiaramente i prodotti di origine animale dagli alimenti a base vegetale, al fine di eliminare le attuali incongruenze e la concorrenza sleale che ne deriva?
2. Intende vietare l’uso di denominazioni di vendita delle carni per gli alimenti vegetariani e vegani, per garantire adeguata trasparenza ai consumatori e tutelare il settore zootecnico?
Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea (26 novembre 2020)
A livello dell’UE, il Reg. (UE) n. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori contiene chiare disposizioni in base alle quali le informazioni sugli alimenti devono essere facilmente comprensibili per il consumatore e non indurlo in errore. L’art. 7 del regolamento stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, o suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
La Commissione ritiene che l’attuale quadro giuridico dell’UE fornisca già una solida base per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati per consentire loro di operare una distinzione tra “carne” e “prodotti a base di carne” e prodotti di origine vegetale.
Leggi anche l’articolo di Giovanni Ballarini “False carni, imbroglio del consumatore?“.
Fonte: Parlamento Europeo