Interrogazione europarlamentare sulla distribuzione dei medicinali veterinari
Oggetto: La distribuzione dei medicinali veterinari
Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 138 del Regolamento
Chris Macmanus (GUE/NGL)
18 settembre 2020
Il Regolamento (UE) 2019/6 contiene una deroga che consente ad un professionista diverso da un veterinario di prescrivere (determinati) medicinali veterinari se legalmente abilitati al momento dell’entrata in vigore del Regolamento. Ai sensi del diritto irlandese e della direttiva 2006/130/CE, i professionisti che si riferiscono ad un soggetto responsabile sono stati in grado di dispensare determinati rimedi veterinari esenti da prescrizione. La definizione di prescrizione è di dare consigli. Tali professionisti forniscono consulenza e prescrizioni veterinarie conformemente ai paragrafi 4, 5, 6, 8, 9 e 11 dell’articolo 105 del Regolamento (UE) 2019/6. I rimedi che hanno usato per dispensare sarebbero ora solo prescrizione.
Dal momento che tali professionisti forniscono consulenza, possono essere classificati come professionisti ai sensi della suddetta definizione ai fini della deroga?
Risposta data da Commissario Kyriakides in nome della Commissione Europea (9 novembre 2020)
Di norma, il Regolamento (UE) 2019/6 conferisce al veterinario il diritto esclusivo di prescrivere medicinali veterinari(1). Tuttavia, il regolamento (UE) 2019/6 prevede una deroga a tale norma generale nell’articolo 105(4). A tal fine, l’eccezione riguarda un caso in cui un professionista diverso da un veterinario sia qualificato a prescrivere (determinati) medicinali veterinari in un determinato Stato membro e conformemente alla legislazione nazionale applicabile al momento dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/6, i.e. 27 gennaio 2019(2). Spetta al particolare Stato membro confermare se sono soddisfatte le condizioni della deroga di cui all’articolo 105(4) del regolamento (UE) 2019/6.
(1) Articolo 4 (33) del Regolamento (EU) 2019/6, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=EN
(2) Articolo 160 del Regolamento (EU) 2019/6.
Fonte: Parlamento europeo