Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU L 431 del 21 dicembre 2020, è stato pubblicato il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2154 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri.
La normativa in materia di sanità animale stabilisce anche specifiche relative a produzione, trasformazione e distribuzione all’interno dell’UE di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri. In particolare, questa normativa prevede che la Commissione adotti atti delegati relativi a prescrizioni dettagliate che integrino le norme già stabilite dalla normativa stessa per quanto riguarda le misure preventive, comprese le misure di riduzione dei rischi, e le restrizioni dei movimenti di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, nonché la previa notifica di tali movimenti, al fine di garantire che tali prodotti non provochino la diffusione di malattie elencate o malattie emergenti nell’UE.
Con il Regolamento delegato (UE) n. 2020/2154 si tiene conto delle norme UE relative ai movimenti all’interno dell’UE di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri stabilite in atti dell’Unione adottati prima del regolamento (UE) 2016/429, in particolare nella direttiva 2002/99/CE, in quanto tali norme si sono rivelate efficaci nella lotta contro la diffusione delle malattie animali. Inoltre, il regolamento delegato tiene conto dell’esperienza maturata nell’applicazione delle norme stabilite in tali atti, adeguandole al nuovo quadro legislativo definito dal Reg. (UE) n. 2016/429.
L’art. 166 del Reg. (UE) 2016/429 stabilisce gli obblighi generali degli operatori in materia di sanità animale in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, compresi i movimenti di partite di tali prodotti all’interno dell’UE. In particolare, l’articolo stabilisce le responsabilità degli operatori per quanto riguarda la diffusione delle malattie elencate e delle malattie emergenti, nello specifico se l’autorità competente ha adottato misure di emergenza o restrizioni dei movimenti nel luogo di produzione o trasformazione di tali prodotti. La responsabilità del controllo della diffusione delle malattie elencate e delle malattie emergenti non spetta quindi solo agli operatori, bensì anche all’autorità competente. Tale responsabilità viene chiaramente introdotta con l’art. 2 (Obblighi degli operatori che spostano partite di prodotti di origine animale) del Reg. (UE) n. 2020/2154, che stabilisce esplicitamente l’obbligo per gli operatori di spostare partite di tali prodotti fabbricati o trasformati in luoghi sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’autorità competente e subordinatamente alle condizioni imposte per ottenere tale autorizzazione.
Con l’art. 168 del Reg. (UE) n. 2016/429 sono stabilite determinate prescrizioni in materia di informazioni per i certificati sanitari che devono accompagnare i movimenti di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri e viene conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrino tali informazioni. Con il Reg. (UE) n. 2020/2154, vengono stabilite prescrizioni a tal proposito, in particolare per quanto riguarda i certificati sanitari che devono accompagnare le partite di tali prodotti fabbricati e trasformati in luoghi sottoposti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti di cui all’art. 166, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2016/429. L’art. 3 (Certificato sanitario per i movimenti di partite di prodotti di origine animale) dell’atto delegato rimanda alle informazioni riportate all’allegato del Reg. (UE) n. 2020/2154.
Per quanto concerne l’art. 169 (Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale) del Reg. (UE) n. 2016/429, con l’art. 4 (Obbligo di informazione degli operatori per la previa notifica dei movimenti di partite di prodotti di origine animale tra Stati membri) dell’atto delegato vengono stabiliti gli obblighi di informazione a carico degli operatori, nonché il contenuto [allegato al Reg. (UE) n. 2020/2154] della notifica sulla base delle situazioni in cui è richiesta conformemente al Reg. (UE) n. 2016/429 e delle condizioni che i prodotti di origine animale dovrebbero rispettare per poter essere spostati in altri Stati membri e i dettagli delle procedure di emergenza per tali notifiche.
L’art. 5 (Procedure di emergenza) del Reg. (UE) n. 2020/2154 stabilisce che, “in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES, l’autorità competente del luogo di origine delle partite di prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 del presente regolamento che devono essere spostate in un altro Stato membro rispetta i provvedimenti da adottare in situazione di emergenza per TRACES e i sistemi nazionali degli Stati membri in caso di indisponibilità imprevista o programmata stabiliti per il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) all’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715?.
La data di applicazione del Reg. (UE) n. 2020/2154, che entra in vigore in ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è fissata al 21 aprile 2021.
Fonte: Eur-Lex
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