Il Regolamento delegato (Ue) n.1155/2013 della Commissione del 21 agosto 2013 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti pubblicato sabato scorso sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea modifica il Regolamento (Ue) n.1169/2011.
Lo scorso 12 giugno il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento Ue 609/2013 che definisce le prescrizioni in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. I prodotti senza glutine che, prima dell’approvazione del Regolamento n.609/2013 venivano considerati prodotti destinati ad alimentazione particolare, sono stati esclusi da questo ambito perché il legislatore Ue ha scelto di disciplinarne la presentazione e l’etichettatura all’interno del Regolamento Ue n.1169/2011 (Fic – Food information to consumers), il quale stabilisce semplicemente quali informazioni sugli alimenti devono essere fornite ai consumatori.
Questo comporta che le norme in vigore sui prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso (Reg. Ce n.41/2009) devono essere trasferite all’interno del Fic prima dell’entrata in vigore del Regolamento Ue n.609/2013 (cioè entro il 20 luglio 2016), ma con la garanzia che i consumatori continuino ad essere correttamente informati e non siano indotti in errore o confusi dalle informazioni sull’assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti fornite dagli operatori del settore alimentare.
Il problema giuridico della traslazione dal vecchio al nuovo regolamento (che giuridicamente dovrebbe avvenire mediante un atto di esecuzione) è stato nei mesi scorsi oggetto di interrogazione scritta al Commissario europeo per la Salute e la politica dei consumatori Tonio Borg. L’atto delegato preclude di fatto la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e alcuni eurodeputati volevano evitare che la Commissione e gli Stati membri prendessero decisioni a porte chiuse.
Ma il Regolamento delegato (Ue) n.1155/2013 della Commissione pubblicato sabato ha di fatto chiuso la questione. L’art 36 paragrafo 3 del Reg. UE 1169/2011 attribuisce alla Commissione il compito di adottare atti di esecuzione relativamente all’applicazione dei requisiti delle informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria. Il paragrafo è stato modificato con l’aggiunta della lettera d): informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. La modifica dovrebbe consentire alla Commissione di stabilire condizioni uniformi in merito all’assenza di glutine o alla sua presenza in misura ridotta negli alimenti che possono essere fornite dagli operatori del settore alimentare.
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 20 novembre 2013