In data odierna il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni un nuovo Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria. In premessa si ricorda che durante la stagione migratoria si intensificano ulteriormente i rischi di introduzione e successiva diffusione dell’Influenza aviaria negli allevamenti intensivi di pollame in particolare nelle zone A e B e che focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità sono stati confermati nel mese di novembre 2023 nella Regione del Veneto che ha disposto ai fini della gestione del rischio una Zona di Ulteriore Restrizione prevedendo tra le varie misure anche il divieto di accasamento dei tacchini da carne. Nel documento è descritto l’iter sanitario in caso di rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali.
Casi sospetti HPAI
Il dispositivo prevede che qualora si identifichino casi sospetti – secondo i criteri elencati nell’allegato al dispositivo – gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un Veterinario che informerà il Veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l’influenza aviaria. Tra gli esami è previsto il campionamento per l’esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale.
Casi positivi
Nel caso in cui l’operatore sospetti invece l’influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami post-mortem o di laboratorio la notifica del sospetto dovrà essere inviata “immediatamente” ad un Veterinario Ufficiale. Ricevuta la comunicazione di un caso sospetto il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente effettua un sopralluogo presso l’azienda, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus “costituiti da almeno 20 tamponi tracheali prelevati da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali”. Nel caso in cui non sia possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.
Aziende commerciali
Il dispositivo prevede che in tutte le aziende a carattere commerciale presenti nelle zone A e B siano messe in campo misure per evitare il contatto del pollame e dei volatili in cattività tenuti all’aperto con volatili selvatici.
Veneto e Lombardia
In Veneto e in Lombardia “nelle zone B, ed eventualmente nelle zone A”, è richiesta una programmazione mensile da parte delle filiere dell’accasamento dei tacchini da carne.
Inoltre sulla base dei report epidemiologici prodotti dal Centro di Referenza Nazionale (CRNIA) nelle zone A e B le autorità competenti adottano misure specifiche relative all’invio degli animali negli impianti di macellazione e implementano le prescrizioni per l’esecuzione di controlli di laboratorio in volatili appartenenti alle specie target.
Piani di abbattimento
Le Regioni “ad alto rischio” che sono il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Umbria e il Lazio – così indicati l’allegato A del decreto del 14 marzo 2018 – sono chiamate ad organizzare piani di abbattimento e smaltimento prendendo contatti con gli operatori specializzati.
Richiami vivi
L’utilizzo dei richiami vivi sia in postazione fissa che temporanea appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nelle zone A e B è regolamentato dalle Regioni a condizione che gli stessi siano utilizzati nell’ambito delle attività di sorveglianza per l’Influenza aviaria. Le Regioni ad alto rischio regolamentano anche le modalità di autorizzazione ai fini di detenzione dei richiami, la loro tracciabilità e i controlli previsti per verificare l’osservanza alle norme previste e al “Protocollo operativo”.
Il Ministero precisa che il dispositivo è direttamente applicabile e potrà essere modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
In ottemperanza al piano di sorveglianza nazionale 2024 per l’influenza aviaria, le Regioni ad alto rischio devono predisporre piani di sorveglianza attiva e passiva nei confronti degli uccelli acquatici migratori con particolare riguardo agli anatidi e agli uccelli svernanti in Italia. I piani devono comprendere un’attività di sorveglianza passiva nei confronti di carnivori selvatici rinvenuti morti, in particolare nelle zone dove sono stati accertati casi di influenza aviaria in uccelli selvatici nonché prescrizioni in materia di controlli di laboratorio e gestione in presenza di morie di uccelli selvatici.
I piani devono prevedere il coinvolgimento degli Osservatori Epidemiologici Regionali in caso di identificazione di virus HPAI in volatili e mammiferi selvatici al fine di valutare l’attuazione di piani di monitoraggio che consentano di escludere la circolazione di virus HPAI nel pollame.
Dispositivo ministeriale prevenzione e controllo influenza aviaria 8 febbraio 2024
Fonti Minsalute e AnmviOggi