Con la DELIBERAZIONE n. 751 del 4 giugno 2019 LA GIUNTA REGIONALE ha modificato il Paragrafo C dell’Allegato B alla DGR n. 634 del 11/05/2016 e s.m.i., che disciplina misure di prevenzione e controllo dell’influenza aviaria in Regione del Veneto.
Nel 2017 gli allevamenti avicoli sono stati interessati da una epidemia di IA ad alta patogenicità, causata dal sierotipo virale H5N8, che ha portato all’abbattimento di milioni di volatili, per un costo, per la pubblica amministrazione, nella sola Regione del Veneto, stimato in circa 11 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i costi dei danni indiretti (impossibilità per gli allevatori di attuare regolari cicli produttivi, blocco delle esportazioni verso Paesi terzi, distruzione delle uova da cova e dei pulcini in incubatoio per l’impossibilità di accasarli in aree di restrizione, etc.). Inoltre, non va sottovalutato il possibile rischio per l’uomo sostenuto dai virus influenzali aviari.
Va evidenziato, a tal riguardo, che il Veneto è la prima Regione produttrice a livello nazionale per quanto riguarda il pollame e, in particolare, l’allevamento del tacchino da carne che rappresenta la specie a maggior rischio di diffusione della malattia.
A fronte della normativa nazionale, a livello regionale con D.G.R. n. 634 del 11/05/2016 erano state formalizzate misure di riduzione del rischio e di biosicurezza negli allevamenti avicoli.
A seguito dell’entrata in vigore della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate, nonché sistemi di individuazione precoce del rischio di trasmissione di IA, la suddetta DGR è stata integrata dalla D.G.R. n. 1776 del 27/11/2018, con la quale è stata individuata la “Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI, ai sensi dell’art. 3 della Decisione (UE) 2018/1136” nella Regione del Veneto.
L’Allegato B alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016, relativo a “Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”, al paragrafo C, riporta Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli.
La succitata O.M. 13/12/2018, di modifica e integrazione della O.M. 26/08/2005 e s.m.i., tra le altre cose, ha introdotto l’obbligo del rispetto della distanza minima di 500 metri tra nuovi insediamenti produttivi avicoli (con ciò intendendosi anche le riconversioni di allevamenti di altre specie animali ad avicoli) ed impianti che ricevono/utilizzano pollina.
A tal riguardo, pertanto, si ritiene necessario aggiornare le Linee guida di cui al paragrafo C. dell’Allegato B alla citata DGR 634/2016, tenendo conto dei nuovi obblighi normativi previsti per le distanze tra nuovi allevamenti avicoli e gli impianti sopra specificati.
Dgr_751_19_AllegatoA_395920.pdf