Dopo la conferma da parte del Centro di referenza dell’IzsVe del quindicesimo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito in un’area densamente popolata di avicoli del Veneto, la Direzione generale Sanità animale del Minsalute il 14 aprile ha emesso un nuovo dispositivo dirigenziale, ritenendo indispensabile riattivare urgentemente ulteriori misure di controllo ivi compresa l’attuazione di quanto previsto all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010 relativamente all’istituzione di ulteriori zone di restrizione attorno alle zone di protezione e sorveglianza già definite attorno ai focolai confermati. L’ulteriore zona di restrizione (Zur) ricomprende i territori delle province di Verona e Vicenza per quanto riguarda l’elenco dei comuni di cui all’allegato I al provvedimento.
Il Servizio veterinario dell’Asl, in questa zona, garantisce l’applicazione, nelle aziende a carattere commerciale, delle misure di seguito elencate:
- Censimento del pollame negli allevamenti a carattere commerciale.
- Tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- E’ vietato l’accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all’interno del territorio dei comuni di cui all’allegato I (Zur).
- I Servizi veterinari dovranno effettuare controlli negli allevamenti di tacchini da carne e galline per la produzione di uova da consumo a cadenza almeno quindicinale verificando i registri di mortalità, produzione e assunzione dell’alimento, se del caso dovranno effettuare campionamenti sui morti.
- E’ vietato movimentare tacchini, pollastre e galline ovaiole per la produzione di uova da consumo dagli allevamenti situati all’interno della Zur.
In deroga al precedente punto 5, è possibile movimentare i volatili dalla ulteriore zona di restrizione alle seguenti condizioni:
- l’invio dei tacchini da carne agli impianti di macellazione è consentito previa visita clinica ed effettuazione di tamponi, con le modalità riportate nell’allegato III, per la ricerca dell’antigene virale nelle 48 ore precedenti il primo carico; i tamponi devono essere ripetuti ogni 48 ore fino a completamento del carico;
- è possibile movimentare pollastre verso un allevamento di deposizione, previa visita clinica ed effettuazione di tamponi tracheali, con le modalità riportate nell’allegato III, nelle 48 ore precedenti il primo carico;
- Gli automezzi, destinati al trasporto animali vivi, devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, deve inoltre essere rispettato quanto previsto all’Allegato II al provvedimento.
- E’ vietata l’uscita dalle aziende di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio o a un impianto di sgusciatura non annessi a un allevamento e le uova da cova se non destinate direttamente all’incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l’uso.
- Sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell’azienda, conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.
Per la restante parte del territorio della regione Veneto, non ricompresa nella ZUR e nelle ZP e ZS, la movimentazione di tacchini da carne verso un impianto di macellazione è autorizzata previa visita clinica e effettuazione di tamponi tracheali, con le modalità riportate nell’allegato III, nelle 48 ore precedenti il primo carico.
Gli automezzi del mangime devono effettuare carichi singoli per ogni allevamento senza frazionamento del carico. Terminato lo scarico dovranno ritornare in mangimificio per essere sottoposti a pulizia e disinfezione.
Prelievi. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, i Servizi veterinari delle Asl potranno avvalersi dell’aiuto dei Veterinari delle filiere che, nelle circostanze ritenute opportuni e se del caso, potranno operare sotto la loro supervisione per l’effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento.
Separazione funzionale. Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia Romagna, devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni.
Misure di biosicurezza. Ai sensi dell’O.M. 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.
Nelle Regioni a rischio devono essere applicate le seguenti misure:
- le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo utilizzando personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’impiego di squadre esterne dovrà essere autorizzato dal Servizio veterinario dell’Asl competente sull’allevamento;
- il carico al macello può essere effettuato solo utilizzando personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’impiego di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l’allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.
Durata delle misure e disposizioni transitorie. Il provvedimento resta in vigore fino a diversa disposizione e potrà essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno resa necessaria l’adozione.
DGSAN – 14 aprile 2017. Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell’influenza aviaria.
17 aprile 2017