La Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari ha stabilito nuove misure di riduzione del rischio di introduzione dei virus influenzali e sistemi di individuazione precoce dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli allevamenti avicoli. Il dispositivo revoca l’istituzione della Zona di ulteriore restrizione (ZUR) mantenendo comunque in vigore misure straordinarie di biosicurezza e di riduzione del rischio di malattia nelle Regioni ritenute ad alto rischio di introduzione del virus influenzale. DGSAF 04122 del 19/02/2018 – Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza
Le nuove disposizioni a fronte della favorevole evoluzione della situazione epidemiologica della malattia sul territorio nazionale, comprovata dalla assenza di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nell’anno 2018. Ma la maggior parte dei focolai, confermati negli allevamenti di pollame, nel corso dell’epidemia dell’anno 2017, sono stati causati da un contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e, al momento, non è possibile escludere il rischio di nuove introduzioni di virus nella popolazione domestica.
A seguito di un riesame dei fattori di rischio di introduzione, nelle popolazioni di pollame, dei virus influenzali ad alta patogenicità sono individuate, sulla base di precisi parametri, le «regioni ad alto rischio» a livello nazionale, che sono Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Lazio. Tali Regioni ad alto rischio individuano all’interno del proprio territorio le ‘aree ad elevato rischio’. Nelle more della individuazione da parte delle Regioni, le aree ad elevato rischio nelle Regioni ad alto rischio sono quelle riportate nell’Allegato II all’odierno provvedimento
Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle regioni ad alto rischio di cui all’articolo 2, sono vietate le seguenti attività:
- a) allevare il pollame all’aria aperta;
- b) utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
- c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;
- d) concentrare il pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo»).
Il Servizio veterinario locale territorialmente competente, nelle regioni ad alto rischio, effettua il censimento di tutte le aziende avicole a carattere commerciale e di quelle a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50.
Il Servizio veterinario locale territorialmente competente garantisce nelle regioni ad alto rischio l’applicazione anche delle misure di seguito elencate:
- lavaggio e disinfezione degli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti prima e dopo ogni viaggio con trasporto di una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all’Allegato VI al provvedimento.
- applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell’influenza aviaria per consentire l’uscita dall’azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame (“mangime”), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività (“concime”), liquami, strame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l’influenza aviaria.
- predisposizione di mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dell’azienda, conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.
Le regioni ad alto rischio possono individuare ulteriori misure di riduzione del rischio, oltre a quelle elencate, previa comunicazione al Ministero della Salute
L’accasamento negli allevamenti di tacchini da carne presenti nelle aree ad elevato rischio è consentito dalle regioni ad alto rischio solo a seguito di valutazione positiva dei requisiti di biosicurezza, verificati dai Servizi veterinari locali territorialmente competenti, utilizzando la check-list di cui all’Allegato V al provvedimento. Si evidenzia in particolare che, ai sensi dell’art. 5 del dispositivo allegato, l’accasamento dei tacchini da carne in “area ad elevato rischio” del Veneto, è concesso previa valutazione favorevole delle biosicurezze da parte della Asl, e autorizzazione finale da parte della Regione (non più del Ministero).
Il Servizio veterinario locale territorialmente competente garantisce nelle aree ad elevato rischio l’applicazione delle misure di seguito elencate:
- l’invio agli impianti di macellazione dei tacchini da carne, delle anatre, delle oche dagli allevamenti situati nelle aree ad elevato rischio alle seguenti condizioni:
- i tacchini da carne devono essere sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica e al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell’Allegato VII al provvedimento, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico.
- le anatre e le oche devono essere sottoposte, con esito favorevole, a visita clinica e al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell’Allegato VII al provvedimento, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico.
- la movimentazione dagli allevamenti situati nelle aree ad elevato rischio di pollastre e selvaggina da ripopolamento solo a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica e tamponi nelle 72 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell’antigene virale, con le modalità riportate nell’Allegato VII al provvedimento.
Dispositivo dirigenziale aviaria Hpai Minsalute 19 febbraio
A cura Sivemp Veneto – 19 febbraio 2018