A seguito dei tre focolai di influenza aviaria Hpai che sono stati confermati tra Veneto e Lombardia nell’ultimo mese il presidente della Giunta regionale del Veneto, con l’ordinanza n. 91 del 21 ottobre 2022, ha istituito una zona di ulteriore restrizione (ZUR) per Influenza Aviaria nelle province di Verona, Vicenza e Padova e definito, inoltre, i territori comunali (allegato A) e le misure da adottare in tale zona di restrizione.
“Successivamente alla conferma di positività ad Influenza Aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 registrata il 22 settembre 2022 da parte del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria presso l’IZS delle Venezie in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea (TV), è stata confermata in data 18 ottobre 2022 una ulteriore positività HPAI in un allevamento di polli da carne nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e in data 19 ottobre 2022 in un allevamento di tacchini da carne nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS)”, si legge nell’ordinanza, e richiamati i dispositivi delle Ulss 2 e dell’Ulss 9 con cui sono state istituite le relative Zone di Protezione (ZP) e le Zone di Sorveglianza (ZS) di ritiene “necessario rafforzare le misure restrittive previste dall’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, attraverso l’istituzione di una zona di ulteriore restrizione”. Tutto questo considerato che le province di Vicenza, di Padova e, in particolare, di Verona, a causa delle elevate densità di allevamenti avicoli e il consistente flusso di uccelli migratori, rappresentano aree particolarmente a rischio di introduzione e di diffusione del virus influenzale.
L’Unità di Crisi Centrale del 18 ottobre 2022 ha stabilito che nella ZUR debba essere attuata una riduzione della densità della popolazione avicola attraverso il blocco degli accasamenti per gli allevamenti di tacchini da carne siti in tale Zona
Nella ZUR andranno obbligatoriamente applicate le seguenti misure:
Le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR (Allegato A); la macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all’Azienda ULSS competente per territorio sull’allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti. E’ vietato l’accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 6 novembre 2022. Sono vietate fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di “volatili ornamentali” di cui all’Allegato I, Parte B del Reg. (UE) 2016/429.
Il Servizio veterinario dell’Azienda ULSS territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nella ZUR siano applicate le seguenti misure:
- il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfoltimenti, svuotamenti) ove consentiti;
- la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all’aperto. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell’Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- l’invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti nella ZUR, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo “Procedure e modalità di campionamento per l’invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR” di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l’accasamento. I capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati a impianti di macellazione siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
- il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’allevatore dovrà garantire l’individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
- nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall’Azienda ULSS competente l’invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all’Azienda ULSS competente dell’allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all’attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala, il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso Stati Membri o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZUR;
- le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all’art. 50 del Reg. (UE) 2020/687;
- gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall’Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e s.m.i.;
- le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all’allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell’allevamento, l’allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività;
Il provvedimento regionale è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30 novembre 2022 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
ORDINANZA 21 OTTOBRE 2022 PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE ISTITUZIONE ZUR
OPGR 21 ottobre 2022 Allegato A
OPGR_21 ottobr 2022 Allegato B
Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame domestico in Italia
Situazione al 21 ottobre 2022