Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle indicazioni sulla presenza di allergeni forniti dalle collettività. Il Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, prevede che gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili. Dopo settimane di vivaci polemiche sulle modalità di applicazione del regolamento UE 1169/2011 per ciò che attiene all’indicazione degli allergeni al ristorante, nelle mense e pubblici esercizi, il Ministero della salute nella circolare 6 febbraio 2015 spiega quali modalità debbano venire seguite per informare i consumatori. Il chiarimento riguarda gli alimenti venduti sfusi e preincartati, quelli somministrati nei pubblici esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering.
Focalizzando l’attenzione sul dovere di indicare la presenza di determinati ingredienti allergenici su ciascuno dei prodotti offerti in vendita o somministrati. Sulla base di quanto riportato nella circolare è ormai da ritenere definitivamente fuori legge il cartello unico degli ingredienti, perché si tratta di un’indicazione generalizzata e perciò non idonea a esprimere la pericolosità di ciascun alimento per i consumatori vulnerabili a talune sostanze. Le violazioni di tali obblighi possono venire già sanzionate, ai sensi dal d.lgs. 109/92 (articoli 16 e 18) vedi nota 2. Il dovere di fornire informazioni specifiche sulla presenza di allergeni si estende anche a tutti gli alimenti somministrati in bar, ristoranti, mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, oltreché nell’ambito del catering.
Il Ministero della salute, nel riprendere il testo regolamentare, contempla l’ipotesi che l’informazione possa venire fornita su richiesta del consumatore. Si tratta di una modalità che a nostro avviso dovrebbe invece venire esclusa cancellata, in nome della privacy su dati sensibili. La circolare è irremovibile nel precisare che – quand’anche le informazioni vengano offerte su richiesta, come pure quando vengano fornite mediante altri strumenti (codici QR, App…) – l’operatore deve comunque poter mettere a disposizione del consumatore un registro degli ingredienti e degli allergeni presenti in ciascuno dei prodotti preparati.
Il regolamento UE 1169/11 riporta in Allegato II l’elenco tassativo degli ingredienti allergenici che devono venire indicati con il loro nome specifico, e non solo quello della categoria. Bisogna però precisare, ad esempio, la presenza di mandorle, noci, nocciole, senza limitarsi a scrivere “frutta secca con guscio“. Lo stesso dicasi per i “cereali contenenti glutine”, che devono venire identificati. Un altro passaggio riguarda le modalità di informazione sulla possibile presenza di allergeni dovuta a contaminazioni involontarie. Prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento – in assenza di modalità specifiche su come comunicare il rischio di contaminazione crociata – era stato tollerato l’impiego di diciture quali “Prodotto in uno stabilimento dove si lavorano” o “dove sono presenti” taluni allergeni. Ma il rischio di contaminazione accidentale da allergeni deve venire gestito – con idonee buone prassi igieniche, oltreché nel piano di autocontrollo (HACCP) – al pari di ogni altro rischio di contaminazione fisica, chimica o microbiologica di rilievo sanitario. E solo quando non risulti possibile escluderlo, si dovrà offrire un’informazione precisa del tipo “Può contenere …”, seguita dal nome dell’allergene.
È giunta l’ora per tutti gli operatori di prendere atto dell’incidenza endemica delle allergie alimentari e della celiachia, e di assumere le proprie responsabilità al pari dei loro fornitori. I ristoratori devono perciò sottoporre il personale a idonea formazione su rischi inerenti la sicurezza alimentare, con peculiare attenzione a quelli legati alla contaminazione da allergeni, e rivedere il fatidico manuale Haccp. Solo al termine di questi provvedimenti si potranno compilare i registri degli ingredienti, in modo da informare correttamente i consumatori.
Una riflessione conclusiva, in vista dell’imminente apertura di Expo 2015. Una recente inchiesta del quotidiano la Repubblica ha mostrato una certa difficoltà dei tassisti meneghini a esprimersi in lingua inglese. Poco male tutto sommato, alla peggio i turisti perderanno stimoli narrativi e di socialità. Ben più grave è il problema della comunicazione – nelle lingue europee, e in quelle extra-europee – relativa alla presenza di allergeni nei piatti e nei cibi offerti, poiché ne possono derivare problemi di tipo sanitario. Qualcuno ha avuto un’idea su come affrontare, da questo punto di vista, il previsto flusso di visitatori di Expo? Noi sì, e saremo lieti di condividerla con gli interessati. (Dario Dongo (Great Italian Food Trade gift dario dongo ) esperto di diritto alimentare)
Fonti: Minsalute e il Fatto alimentare – 17 febbraio 2015