Sulla Gazzetta ufficiale europea C 93 del 24 marzo 2017 è stata pubblicata la Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili(2014/2530(RSP).
ll Parlamento europeo ritiene che il regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione conferite alla medesima a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011. Invita pertanto la Commissione a ritirare il regolamento di esecuzione e chiede alla stessa di redigere una versione riveduta del regolamento di esecuzione, che preveda l’indicazione obbligatoria sull’etichetta del luogo di nascita nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell’animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità della legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine. Invita infine la Commissione a sopprimere le deroghe al regolamento di esecuzione previste per le carni macinate e le rifilature. (vai alla fonte)
Unaitalia – 28 marzo 2017