I contributi pagati sulle collaborazioni con pubbliche amministrazioni non danno titolo all’indennità una tantum. Di essi, infatti, l’Inps non tiene conto nella verifica del raggiungimento dell’accredito contributivo richiesto per l’erogazione della prestazione di disoccupazione ai lavoratori a progetto (minimo 3 mesi nel 2012 e almeno 1 mese nel 2013).
Contributi «validi» a metà. La precisazione rientra in una serie di chiarimenti che l’Inps ha fornito nel messaggio n.16961/2013 in risposta ad appositi quesiti. Relativamente ai contratti di collaborazione stipulati con la p.a., in particolare, è stato chiesto se è possibile ottenere l’indennità.
L’Inps, giustamente, ha fatto presente che la riforma Fornero (art.2, comma 51, legge n.92/2012) riconosce la prestazione ai soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art.61, comma 1, del decreto legislativo n.276/2003.
Tale disposizione del decreto di riforma Biagi disciplina il «lavoro a progetto», prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici; tuttavia l’art.1, comma 2, dello stesso decreto di riforma Biagi dispone che il dlgs n.276/2003 non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
Di conseguenza, spiega l’Inps, non è possibile concedere l’indennità una tantum in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione.
Da tanto però l’Inps ne fa scaturire una conseguenza, ossia che ai fini del soddisfacimento del requisito dei mesi accreditati presso la gestione separata (3 mesi nel 2012 e 1 mese nel 2013), non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.
Contributi di maternità.
Restando sul tema dei contributi, l’Inps ha inoltre precisato che nell’ipotesi in cui il collaboratore coordinato e continuativo a progetto abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale), della relativa prestazione i contributi figurativi per tali periodi (di tutela della maternità), essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo utile all’erogazione dell’una tantum.
Limite reddituale.
Relativamente al requisito reddituale, il quale impone al collaboratore di non avere avuto un reddito complessivo lordo superiore ai 20 mila euro per accedere all’una tantum, l’Inps precisa che deve prendersi in considerazione il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo a progetto (cioè di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003).
Inoltre, nell’ipotesi in cui il collaboratore coordinato e continuativo a progetto abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) della relativa prestazione, l’Inps ha altresì precisato che la prestazione di maternità va computata ai fini del requisito reddituale (quindi reddito da co.co.co.più prestazione maternità dell’Inps).
Più precisamente, ha aggiunto l’Inps, la prestazione di maternità va computata, sulla base dell’applicazione nella gestione separata del criterio di cassa, nell’anno solare nel quale è stata corrisposta al collaboratore a progetto (l’importo è rilevabile dal Cud rilasciato dall’Inps).
La disoccupazione non deve essere stata «indennizzata».
Relativamente al requisito di un periodo ininterrotto di almeno due mesi di disoccupazione nell’anno precedente a quello della richiesta dell’una tantum (nell’anno 2012 per chi richiede la prestazione quest’anno), è stato chiesto all’Inps si sapere se tale periodo di disoccupazione debba essere non indennizzato e se l’eventuale percezione dell’indennità di disoccupazione sia ostativa al soddisfacimento del requisito.
L’Inps ha precisato che il requisito deve essere inteso come periodo di disoccupazione non indennizzato (e quindi che l’eventuale indennizzo pregiudica la verifica del requisito).
Iscrizione «esclusiva» alla gestione separata Inps.
Ai fini del soddisfacimento del requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata il soggetto deve essere iscritto alla predetta gestione e non deve inoltre essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per l’accertamento di tale requisito, ha suggerito l’Inps, è utile verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2013 è pari al: – 27,72 per cento per i soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata; – 20 per cento per i soggetti iscritti alla gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Inoltre l’Inps ha aggiunto che l’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata deve sussistere per tutto lo svolgimento del rapporto di collaborazione a progetto, ovvero dei rapporti di collaborazione a progetto, nel caso in cui il lavoratore abbia avuto diversi contratti di collaborazione a progetto ma con un unico e solo committente (altrimenti viene meno il requisito della mono-committenza).
Pertanto l’Inps ha concluso non potrà ritenersi soddisfatto il requisito dell’esclusività dell’iscrizione alla gestione separata se, ad esempio, il lavoratore, durante il contratto a progetto, svolga o abbia svolto contemporaneamente un lavoro dipendente, risultando così iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Irpef al 23% (ma la tassazione è quella «separata»).
L’una tantum, ha ancora spiegato l’Inps, è soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art.17 del Tuir; e che in attesa della procedura definitiva applicherà l’aliquota del 23 per cento sull’importo o sugli importi da erogare. La prestazione, in particolare, è erogata: – in un’unica soluzione se l’importo lordo è pari o inferiore a 1.000 euro; – in rate mensili lorde pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo lordo complessivo è superiore a 1.000 euro.
ItaliaOggi Sette – 18 novembre 2013