L’ARAN risponde sul ruolo dell’Organo di revisione e del Nucleo di Valutazione circa l’attestazione delle risorse inserite ai sensi dell’art.15, commi 5 e 2 CCNL 01/04/99
Con il parere RAL_1545_Orientamenti Applicativi l’ARAN risponde sul corretto ruolo delle attestazioni che devono essere rilasciate ai sensi dell’art.15 comma 2 e comma 5 del CCNL 1° aprile 1999, qui di seguito il parere.
Quali sono il ruolo dell’Organo di revisione e del Nucleo di valutazione e le corrette modalità per l’esercizio delle competenze agli stessi attribuite per la applicazione delle previsioni dell’art. 15, commi 2 e 4 del CCNL del 1.4.1999 concernenti quella particolare ipotesi di possibile incremento delle risorse decentrate variabili ivi disciplinata?
La soluzione deve essere individuata partendo dal dato formale del testo dell’art.15, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999, secondo il quale “Gli importi ……. possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento …. delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate all’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”.
Sulla base di tale espressa previsione, si ritiene che nella fattispecie prevista venga in considerazione una attestazione del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno finalizzata a consentire all’ente di mettere effettivamente le risorse nel fondo ex art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 e, che si concretizza nel previo accertamento da parte dei soggetti istituzionali individuati sia della esistenza delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti derivanti dai processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia del conseguimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva , cui è stato legato un apposito stanziamento in bilancio con tale specifica destinazione (sotto tale ultimo aspetto la disciplina è simile a quella del successivo art.15, comma 5, del medesimo CCNL dell’1.4.1999).
Quindi, tale intervento si colloca: a valle della quantificazione generale delle risorse operata dall’ente; a monte del processo di utilizzazione effettiva, quale condizione assolutamente necessaria; infatti, solo a seguito di tale accertamento le risorse di cui si tratta si rendono effettivamente disponibili e sono successivamente spendibili per gli incentivi a favore del personale coinvolto nei risultati, sulla base delle risultanze del sistema di valutazione adottato e dell’apprezzamento della partecipazione dei singoli lavoratori. E’ evidente, peraltro, che tale accertamento, proprio per le finalità adesso attribuite, può intervenire solo “a consuntivo”, cioè a conclusione dei processi di riorganizzazione o della realizzazione degli obiettivi di produttività e qualità, dato che proprio questi devono essere attestati per rendere disponibili le risorse aggiuntive.
Personale.it – 31 ottobre 2013