La quantità effettiva di stabilizzazioni di lavoratori precari e di Lsu che le Pubbliche amministrazioni possono effettuare in base al Dl 101/2013 e della legge 147/2013 è ancora un’incognita. Sulle stabilizzazioni pesano in modo pesante i tetti imposti alle nuove assunzioni e la limitazione della quantità massima di stabilizzazioni nel limite del 50% della spesa per le nuove assunzioni.
Per poter stimare quante amministrazioni procederanno alla stabilizzazione di Lsu occorre invece verificare la quantità di incentivi che saranno messi a disposizione dei singoli enti e la scelta che il Governo dovrà effettuare se considerare o meno queste risorse trasferite ai Comuni in detrazione dal tetto alla spesa del personale.
Per la sistemazione dei precari gli enti possono utilizzare sia l’articolo 4 del DL 101/2013, che valgono fino a tutto il 2016, sia l’articolo 35, comma 3- bis, del Dlgs 165/2001, che si applicano a regime. In ambedue i casi i destinatari sono i lavoratori subordinati a tempo determinato, quindi non sono inclusi i somministrati. Si deve inoltre ricordare (da ultimo lo ha fatto il recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Basilicata 4/2014) che i responsabili assunti con l’articolo 110 del Tuel, al pari dei dipendenti assunti negli uffici di staff degli organi politici, non possono essere stabilizzati.
Gli enti locali hanno l’obbligo fino a tutto il 2016 di assumere i dipendenti di categoria A e B solo attingendo alle graduatorie che le Regioni devono predisporre di Lsu ed Lpu. Gli enti possono scegliere in questo elenco anche i lavoratori che hanno svolto la propria attività presso l’ente e, ovviamente, se il numero delle stabilizzazioni possibili è inferiore ai lavoratori in servizio, devono privilegiare chi è collocato prima in graduatoria. La graduatoria combinerà tre fattori: anzianità come Lsu o Lpu, anzianità anagrafica e carico di famiglia. Queste assunzioni sfuggono ai vincoli di spesa per l’approvvigionamento di personale, ma non ai vincoli del rispetto del Patto e del tetto di spesa del personale. Esse verranno incentivate nella misura massima di 9.200 euro sulla base dei criteri che devono essere dettati dal ministero del Lavoro, in cui una condizione di favore deve essere garantita ai Comuni che effettuano queste assunzioni nei tetti fissati dal legislatore e assicurano il rispetto della spesa del personale. Gli enti possono assumere gli Lsu e gli Lpu anche in part time, ma devono coprire posti vacanti in dotazione organica, mentre non sono tenuti a rispettare la soglia massima del 30% nell’ambito delle categorie A e B.
Il Sole 24 Ore – 3 febbraio 2014