Doveva farlo nel 2013, per la precisione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge che istituiva un fondo per i danni causati da incidenti stradali dalla fauna selvatica. Quattro anni dopo, la Regione ha definito criteri, misure e procedure per circoscrivere le responsabilità della Regione e chiarire maggiormente la situazione a beneficio sia dei cittadini danneggiati sia della società chiamata a gestire i sinistri. E perché Palazzo Balbi interviene solo ora? La riposta sta nei numeri: gli incidenti stradali causati da cinghiali, cervi, volpi sono aumentati. Lo dice il vicepresidente della giunta, Gianluca Forcolin, nella delibera che fissa i criteri per risarcire i danneggiati: «Il fenomeno ha raggiunto proporzioni inaspettate: arrivano in media almeno tre richieste di risarcimento al giorno. Nel 2016 gli uffici si sono trovati a dover gestire circa 500 sinistri».
La delibera n. 1443 sul Bur del 26 settembre
L’ASSICURAZIONE
Finora la Regione ha fatto fronte alle richieste di risarcimento con la polizza per la responsabilità civile verso terzi. Solo che in alcuni casi è stata condannata a pagare il risarcimento e in altri assolta. Di qui la decisione di circoscrivere le responsabilità della Regione sfruttando quanto previsto dalla legge 6 del 2013. Lo scorso 12 settembre la giunta ha così approvato una delibera, pubblicata ieri sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione) che ripartisce le responsabilità tra la Regione e gli enti che ad essa fanno capo, quali la società Veneto Strade o gli enti Parco regionali.
I CARTELLI
Se un cinghiale vi taglia la strada e vi devasta l’auto, non avrete un centesimo di risarcimento se entro 500 metri dal luogo dell’impatto c’era un cartello stradale che indicava il pericolo dell’attraversamento della fauna selvatica. E se il cartello non c’era, ma la Regione o l’ente Parco l’aveva sollecitato a chi gestisce la strada (ad esempio Veneto Strade), la responsabilità dell’incidente non è nè della Regione nè dell’ente Parco. Testuale: “La Giunta regionale concorre al risarcimento dei danni fisici e materiali da chiunque subiti in un sinistro stradale provocato nel territorio regionale dall’impatto con fauna selvatica, qualora sia dimostrato che nel caso concreto non sono state adottate le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”.
Le “misure normalmente idonee ad escludere la responsabilità della Regione o degli enti facenti capo ad essa” sono i cartelli stradali: “Installazione di specifica e ben visibile segnaletica di pericolo a non più di 500 metri prima del luogo del sinistro, ovvero l’erezione di adeguate reti o barriere di protezione, o l’apposizione di dispositivi ottici riflettenti la luce dei veicoli in transito in modo da abbagliare gli animali, o la realizzazione di tunnel di attraversamento sotto la sede stradale e simili”.
La responsabilità della Regione è esclusa se l’ente istituzionalmente preposto alla gestione e manutenzione della strada o dell’area in cui è avvenuto il sinistro (Veneto Strade, Anas) non ha adottato nessuna delle misure previste, dai cartelli ai dispositivi ottici, benché segnalate dalla Regione stessa.
Alda Vanzan – Il Gazzettino – 27 settembre 2017