Claudio Testuzza, Il Sole 24 Ore sanita. Mentre nella discussione in Parlamento del così detto Milleproroghe si riapre con costanza la strada per far rimanere in servizio sino a 72 anni d’età i medici dipendenti, convenzionati del Ssn e i clinici universitari, viene realizzato un possibile intervento legislativo sulla vexata quaestio degli incarichi ai pensionati.
L’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 (come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 e poi l’art. 17, ultimo comma, legge 124/2015) prevede che le Pa non possano conferire, a titolo oneroso, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza : a) incarichi di studio e di consulenza; b) incarichi dirigenziali o direttivi; c) cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche.
La disposizione ha ampliato notevolmente sia l’ambito soggettivo che oggettivo dell’art.5, comma 9, del d.l. 95/2012, il quale aveva già vietato alle Pa di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che avessero svolto nell’ultimo anno di servizio funzioni ed attività corrispondenti. La nuova disciplina prevale su quelle precedenti, anche speciali, che consentivano il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi o cariche rientranti tra quelli ormai vietati dall’art.6 d.l. 90/2014. Al contempo, la nuova disciplina si aggiunge, senza modificarle, alle altre discipline vigenti che pongono simili divieti al conferimento di incarichi, per esempio in materia di incompatibilità e inconferibilità, di limiti alle spese per consulenze, di limiti retributivi nelle Pa, di compensi e rimborsi spese per gli organi collegiali, di gratuità di specifici incarichi, di cumulo tra trattamento economico e pensione.
Inoltre le amministrazioni devono evitare comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolgerà in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni devono valutare la possibilità di conferire un incarico gratuito.
Sul tema di incarichi a soggetti in quiescenza, è, in passato, intervenuta una circolare interpretativa dell’art.6 del d.l. 90/2014, emanata dal Ministro per la semplificazione e la PA: Circolare n.6 del 4 dicembre 2014 ( Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 ). Successivamente sull’argomento, è intervenuta la circolare 5/2015 del 10 novembre 2015 del medesimo Ministro.
Gli incarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati dalla legge (criterio di stretta interpretazione), senza poter ricorrere ad interpretazioni estensive o analogiche:
a) incarichi di studio e di consulenza
b) incarichi dirigenziali o direttivi
c) cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati.
La disposizione consente, comunque, il conferimento di incarichi e collaborazioni gratuiti per una durata massima di un anno “presso ciascuna amministrazione”. Il soggetto collocato in quiescenza potrà ricevere, quindi, differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti il suddetto limite di durata.
Una proposta (emendamento 1.1001 *) di modifica, presentata dal Governo, al decreto Milleproroghe (d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022) in discussione nelle Commissioni del Senato (A.S. 452), punta a eliminare i divieti, per i pensionati, di essere chiamati ad assumere ruoli di vertice negli enti pubblici. Tentativo già attivato nel corso della approvazione della legge di bilancio, poi naufragato.
Nel testo, che andrà in votazione in Senato, si chiede che i limiti disposti dalle leggi non si applichino « … per gli incarichi di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».
Il divieto di ingaggiare i pensionati non si applica, quindi, agli enti pubblici, sottoposti al controllo del Parlamento quando l’incarico è assegnato da un organismo diverso da quello in cui il nominato andrà a operare. Classico esempio, le nomine del governo per le poltrone dei tanti organismi sottoposti al diritto pubblico, dall’Inps all’Istat, dagli enti parco, ai centri ricerca, Non può sfuggire il fatto, però, che l’emendamento, che sospende fino al 31 dicembre il decreto Madia per queste particolari condizioni, sia stato presentato nell’anno in cui il governo è chiamato a rinnovare molti ruoli chiave dell’apparato para-statale. E molti già parlano di norma disegnata su misura per alcuni “pensionati d’oro” che aspirano a tornare in campo.
Sarebbe stato, forse, più corretto abrogare completamente le restrizioni per tutti, senza proporre sotterfugi solo per alcuni, visto, anche, che il provvedimento del 2014, nato con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione, ha dato frutti assai modesti.
Il testo dell’emendamento al Milleproroghe
* 1.1001
Il Governo
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
«22-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all’articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».