Penalità salata anche se si impedisce la pausa obbligatoria minima di 11 ore tra una giornata e l’altra. Il decreto legge 145/2013, in vigore dal 24 dicembre, fa salire vertiginosamente le sanzioni previste in caso di mancato rispetto di alcune norme riguardantI l’orario di lavoro e l’impiego di personale in nero. L’articolo 14 del provvedimento, infatti, aumenta fino a dieci volte le somme che il datore inadempiente potrebbe pagare se viola alcune disposizioni. Tra le inadempienze punite in misura maggiore c’è il superamento della durata massima dell’orario di lavoro e il mancato riconoscimento del riposo settimanale. Secondo la norma, l’orario di lavoro non deve superare le 48 ore in 7 giorni (rilevabili come media) e il lavoratore deve riposare almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni.
Il riposo settimanale – in genere coincidente con la domenica – si cumula con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato, come media, in un periodo non superiore a 14 giorni (tranne alcune deroghe).
In caso di inosservanza, per entrambe le tipologie, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 7.500 euro (prima variava tra 100 e 750 euro). La sanzione ora va da 4.000 a 15.000 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre dei periodi che l’azienda usa per rilevare la media dell’orario di lavoro effettuato dai dipendenti. Gli importi salgono ulteriormente, da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro, se sono coinvolti più di dieci lavoratori o se la trasgressione interessa almeno cinque periodi di riferimento. In questo ultimo caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
I periodi citati dalla norma, in cui vanno rilevati gli illeciti, coincidono con l’arco temporale previsto dal Dlgs 66/2003 in cui si può rilevare l’orario di lavoro medio dei dipendenti: di norma si tratta di 4 mesi ma i contratti collettivi – per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro – possono elevarne il limite fino a 6 o 12 mesi.
Incorre nella sanzione maggiorata anche il datore di lavoro che non permette al dipendente di riposare 11 ore consecutive ogni 24 ore. Anche in questo caso tutti gli importi precedentemente previsti devono essere moltiplicati per dieci. Ora si parte dalla sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 500 a 1.500 euro. Se, però, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 3.000 a 10.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 9.000 a 15.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il Dl 145/2013 interviene anche sulla maxi sanzione per utilizzo di lavoratori in nero. In tale circostanza gli importi aumentano del 30 per cento. Ne deriva che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (che non subisce incrementi), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.950 (erano 1.500) a 15.600 euro (erano 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 (erano 150) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Ricordiamo che sono esclusi i datori di lavoro domestico. Si incrementa, di conseguenza, anche la penalizzazione prevista per gli occupati dapprima in nero ma poi regolarizzati. In tal caso la sanzione va da 1.300 a 10.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 39 euro per ciascuna giornata irregolare. Il Dl 145/2013 prevede, inoltre, che per tale violazione non sia possibile applicare la diffida.
Pagherà il 30% in più anche il datore di lavoro che incorrerà nella sospensione dell’attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. In questo caso, la norma sanzionatoria di riferimento (articolo 14, comma 4, lettera C del Dlgs 81/2008) prevede il pagamento, rispettivamente, di una somma aggiuntiva pari a 1.950 euro e a 3.250 euro. – Superamento della durata media dell’orario di lavoro che non può eccedere, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario (articolo 4, comma 2 del Dlgs 66/2003) – Mancata concessione al lavoratore (ogni 7 giorni), del periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Si ricorda che il periodo di riposo consecutivo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (articolo 9, comma 1 del Dlgs 66/2003) Mancato riconoscimento al lavoratore del riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive ogni 24 ore (articolo 7, comma 1 del Dlgs 66/2003)
Il Sole 24 Ore – 27 dicembre 2013