Il decreto 141 del 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto, è legge ed entrerà quindi in vigore il 6 settembre prossimo. Il dlgs stabilisce che la legge Brunetta prevale sui contratti decentrati, salvo quelli stipulati prima del 15 novembre 2009, ma prevale comunque sulle intese locali per le materie che ha rimesso ai regolamenti regionali. Inoltre i rinvii ai contratti nazionali valgono solo per le norme in essa contenute sulla contrattazione nazionale. Gli enti locali virtuosi potranno assumere dirigenti a tempo determinato entro il tetto del 18% e non dello 8% previsto per lo Stato.
Quanto alle fasce di merito la loro entrata in vigore è rinviata ai nuovi contratti nazionali, salvo la ripartizione dei risparmi di cui al Dl 98/2011 e sono escluse le PA che hanno dipendenti non superiori a 15 e dirigenti non superiori a 5. Al momento dell’approvazione il Governo aveva chiarito che «il provvedimento offre una corretta e definitiva interpretazione delle regole sulla partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa».
Niente merito negli enti piccoli
(da il Sole 24 Ore del 24 agosto 2011)
Rinvio dell’applicazione delle fasce di merito e ampliamento del numero delle Pa di ridotte dimensioni escluse; innalzamento al 18% del numero di dirigenti che gli enti locali virtuosi possono assumere a tempo determinato; chiarimenti sull’applicazione del Dlgs 150/2009 in materia di relazioni sindacali che vanno nella direzione della delimitazione del ruolo dei sindacati: sono queste le novità contenute nel Dlgs 141, correttivo della legge Brunetta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto.
Il provvedimento era stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 22 luglio dopo che le commissioni della Camera e la Conferenza unificata avevano espresso il parere positivo (per il Senato erano invece decorsi i termini); a seguito di questi pareri il testo finale è molto diverso dalla proposta presentata dal Governo il 21 gennaio.
I Comuni e le Province che saranno inseriti tra gli enti più virtuosi (in base ai parametri dettati dall’articolo 20 del Dl 98/2011) potranno assumere dirigenti a tempo determinato entro il tetto del 18% della dotazione organica dei dirigenti. In tal modo si supera il tetto fissato per altre Pa all’8%, a cui si aggiunge nello Stato il 10% per i dirigenti generali. Il testo, rispetto alle versioni precedenti, non sembra consentire tale possibilità alle Regioni e introduce la limitazione del possesso dei parametri di virtuosità per gli enti locali. Questo inserimento solleva subito problemi interpretativi sulla data di entrata in vigore, perché i parametri di virtuosità non saranno disponibili prima del 2012, e sulla esclusione delle Regioni, che non sono enti locali, ma sono incluse tra le amministrazioni destinatarie dei parametri di virtuosità, nonché sulla estensione ai Comuni non soggetti al patto di stabilità. Sempre sullo stesso tema il legislatore ha stabilito che fino alla emanazione del decreto sulla virtuosità le assunzioni a tempo determinato di dirigenti in eccesso rispetto alla soglia massima rimangono valide.
Le fasce di merito, cioè la suddivisione dei dirigenti e del personale dipendente delle Pa ai fini della erogazione in modo differenziato del trattamento economico accessorio collegato alle performance, viene rinviata alla entrata in vigore del nuovo contratto nazionale. Per cui si recepisce in una disposizione di legge, estendendolo anche alle Regioni, alla sanità e agli enti locali, il contenuto dell’accordo stipulato il 4 febbraio tra il Governo e i sindacati, tranne la Cgil. Alla base di questa scelta la volontà di non determinare riduzioni nel salario accessorio di una parte di dipendenti pubblici a seguito del blocco della contrattazione.
Le fasce di merito non si dovranno applicare nelle Pa di più ridotte dimensioni: nel testo della legge Brunetta l’esclusione era dettata per quelle con un numero di dirigenti non superiore a 5 e un numero di dipendenti non superiore a 8. Con le nuove regole il numero minimo dei dipendenti si applica alle Pa che hanno un numero non inferiore a 15. L’effetto è di esonerare un più ampio numero di enti, in particolare piccoli Comuni, dall’obbligo di suddivisione in fasce predeterminate. Ma viene rafforzato l’obbligo per queste amministrazioni di dare comunque applicazione al principio della differenziazione, anche se in modo elastico, per cui la parte prevalente di questi compensi deve essere destinata a una quota limitata di dirigenti e dipendenti.
Si chiarisce che la ultrattività dei contratti collettivi decentrati integrativi rispetto alle previsioni contrastanti contenute nella legge Brunetta vale solo per quelli stipulati prima del 15 novembre 2009. E ancora che tale salvaguardia non riguarda l’applicazione che gli enti locali e le Regioni devono fare con proprio regolamento delle disposizioni sulla valutazione e sulla meritocrazia. E, infine, si precisa che le disposizioni legislative rinviate ai contratti nazionali stipulati successivamente sono solamente quelle relative alle nuove regole per la contrattazione nazionale.
LE NOVITÀ
01 | Legge Brunetta
La legge Brunetta prevale sui contratti decentrati, salvo quelli stipulati prima del 15 novembre 2009, ma prevale comunque sulle intese locali per le materie che ha rimesso ai regolamenti regionali
02 | Contratti
I rinvii ai contratti nazionali valgono solo per le norme in essa contenute sulla contrattazione nazionale
03 | Enti virtuosi
Gli enti locali virtuosi potranno assumere dirigenti a tempo determinato entro il tetto del 18% e non dello 8% previsto per lo Stato
04 | Fasce di merito
L’entrata in vigore delle fasce è rinviata ai nuovi contratti nazionali, salvo la ripartizione dei risparmi di cui al Dl 98/2011 e sono escluse le PA che hanno dipendenti non superiori a 15 e dirigenti non superiori a 5
Ilsole24ore.com – 24 agosto 2011