Lo stress lavoro-correlato non è, di per sé, una malattia, ma quando diventa eccessivo può compromettere seriamente lo stato di salute del lavoratore.
Quando si manifesta in misura significativa, questo fattore di rischio comporta effetti negativi anche per il datore di lavoro, in termini di minore impegno del lavoratore, prestazioni e produttività del personale, incidenti causati da errore umano, turnover del personale e abbandono precoce, ma anche elevati tassi di assenza, insoddisfazione per il lavoro e potenziali implicazioni legali.
È evidente quindi l’interesse, sia del datore di lavoro che dei lavoratori, a concorrere nella rilevazione e identificazione del rischio, resa peraltro obbligatoria dallo scorso 31 dicembre. Deve però essere chiaro che la valutazione dello stress lavoro-correlato, di cui all’articolo 28 del Dlgs n. 81/2008, non tende a considerare i rischi psicosociali in generale nè la situazione di mobbing o la violenza sul lavoro, che potrebbero anche emergere dalla rilevazione ma che esulano dalle finalità di questa. Oggetto della rilevazione del rischio da stress lavoro-correlato sono, essenzialmente, le sollecitazioni negative che derivano dall’ambiente di lavoro, dall’organizzazione aziendale e dalle condizioni lavorative, dai rapporti interpersonali, nonchè dalle aspettative di ciascun lavoratore.
Le indicazioni per la corretta rilevazione del rischio sono state raccolte dall’Inail in un manuale (consultabile anche sul sito istituzionale), corredate della modulistica da utilizzare per la predisposizione dei questionari e del documento di valutazione dei rischi (Dvr). L’istituto sottolinea che la rilevazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e deve, pertanto, essere effettuata dal datore di lavoro che, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 81/2008, non solo non può delegarla, ma deve effettuarla in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e con il medico competente, previa consultazione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
La data del 31 dicembre 2010, quale decorrenza dell’obbligo, deve intendersi come data di avvio delle attività di valutazione, la cui programmazione temporale e l’indicazione del termine assegnato devono essere riportate nel Dvr. Peraltro, nello stesso documento deve essere riportato l’esito della valutazione – anche se negativo o irrilevante – insieme alla previsione di un piano di monitoraggio che, per esempio, tenga sotto controllo l’andamento degli eventi sentinella.
Vi sono, infatti, degli indicatori che possono segnalare anomalie rispetto ai parametri interni all’azienda, quali l’intensificarsi delle brevi assenze per malattia, il ripetersi di lievi infortuni dovuti a distrazione o stanchezza, lamentele da parte dei lavoratori, ferie non godute, eccetera (si veda la scheda a fianco). In questa fase, detta di «valutazione preliminare», si analizza anche il contesto lavorativo e organizzativo, ponendo attenzione a fattori quali i carichi e i ritmi di lavoro, la corrispondenza fra le mansioni assegnate e la professionalità dell’interessato, l’evoluzione e lo sviluppo della carriera, i conflitti interpersonali, l’efficacia delle comunicazioni, l’autonomia decisionale eccetera.
ilsole24ore.com – 13 giugno 2011