È stato osservato un aumento dell’incidenza e della diffusione geografica: dalle zone tradizionalmente endemiche, quali isole ed aree costiere del centro-sud, la malattia si è diffusa fino alle aree collinari prealpine e preappenniniche del centro-nord Italia
Al via il ciclo di incontri tecnico-divulgativi inerenti la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio su «Approvazione delle procedure sanitarie e misure da adottare nei casi sospetti e/o confermati di Leishmaniosi canina nella Regione Lazio». La norma, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, trova applicazione quale integrazione delle linee guida allegate alla deliberazione n. 920 del 21 dicembre 2006.
Per questa ragione, l’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana, assieme alla Regione Lazio ed agli Ordini dei Medici Veterinari delle cinque province della regione, hanno organizzato una serie di eventi formativi, destinati a Medici Veterinari pubblici e liberi professionisti, allo scopo di informare sui contenuti della nuova delibera e di trasmettere i corretti strumenti di applicazione della norma.
Ad aprire il ciclo di incontri è stata la provincia di Latina lo scorso 20 Gennaio, mentre ieri è stata la volta di Roma.
Numerose le personalità intervenute: dirigenti veterinari dell’istituto zooprofilattico, dirigenti veterinari delle ASL, rappresentanti del Comitato Bioetico per la Veterinaria, Presidenti e rappresentanti di Ordini Professionali della Regione Lazio.
Vediamo più nel dettaglio di cosa si è parlato e perché questa delibera interessa tutti noi.
La Leishmaniosi è una patologia parassitaria che interessa prevalentemente la specie canina, sebbene possa colpire anche l’uomo: si tratta di una zoonosi. In Italia vengono segnalati circa 200 casi umani all’anno, di cui 20 nella Regione Lazio. Il parassita si trasmette mediante puntura di insetti ematofagi, i pappataci del genere Phlebotomus, e il principale serbatoio della malattia è rappresentato dal cane. In realtà possedere un cane, anche affetto da Leishmaniosi, non aumenta le probabilità di contrarre la malattia, poiché senza insetto vettore non vi può essere trasmissione. Attualmente, l’unico mezzo scientificamente validato per contenere la diffusione dell’infestione è la prevenzione, che consiste nell’applicazione di farmaci antiparassitari sulla cute del cane o nella disinfestazione delle aree più a rischio. Poiché non esistono vaccini, l’unica misura attuabile per contrastare la malattia rimane quella di agire sul vettore e, dunque, anche sull’ambiente.
Nel cane, la Leishmaniosi può provocare zoppia, crescita abnorme delle unghie, perdita di pelo, dermatite con forfora, dimagrimento, epistassi ed insufficienza renale cronica. Sebbene i cani malati vengano sottoposti a terapia, non sempre possono essere curati con successo.
Al contrario, l’uomo è normalmente curabile.
Da qualche anno, nel nostro paese, abbiamo iniziato a considerare la Leishmaniosi come una zoonosi emergente. È stato osservato un aumento dell’incidenza e della diffusione geografica: dalle zone tradizionalmente endemiche, quali isole ed aree costiere del centro-sud, la malattia si è diffusa fino alle aree collinari prealpine e preappeniniche del centro-nord Italia.
Se storicamente la Leishmaniosi era confinata a zone con clima mite di altitudine compresa fra i 100 ed i 600 m, attualmente è stata segnalata anche in aree con altitudine maggiore di 900 m. Sebbene si tratti di casi sporadici, sono tutti casi autoctoni, che non derivano da introduzione di cani malati provenienti da zone endemiche, ma probabilmente da condizioni climatiche ormai divenute favorevoli allo sviluppo di nuovi focolai larvali.
In quest’ottica, con lo scopo di monitorare la diffusione della malattia, si colloca la DGR Lazio 473/2010. Le novità introdotte dalla norma riguardano per lo più il veterinario libero professionista, ormai divenuto parte integrante nella realizzazione della sorveglianza epidemiologica per la salute pubblica.
Il cambiamento che avrà maggiori ripercussioni sull’attività libero-professionale è l’obbligo, scaturito dalla delibera, che vincola il veterinario curante a comunicare alla Asl, competente per territorio sul domicilio di custodia del cane, ogni caso confermato di Leishmaniosi canina.
Vedremo nel prossimo anno quali saranno i risultati di una norma forse troppo coercitiva. Vedremo che impatto avrà sul randagismo e se influenzerà o meno il tasso annuale di abbandono.
Vglobale.it
25 gennaio 2011