La definitiva approvazione della legge di stabilità per il 2015, che contiene un incremento della tassazione dei rendimenti maturati in capo ai fondi pensione e dei dividendi percepiti da enti non commerciali, introduce, allo stesso tempo, due nuovi crediti d’imposta per mitigare gli effetti delle nuove disposizioni.
A partire dal 1° gennaio 2015, infatti, la tassazione dei rendimenti annui dei fondi pensione salirà dall’11% al 20 per cento. Dall’anno d’imposta 2016, invece, il maggior onere fiscale che sarà sostenuto da tali enti potrà essere in parte recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari al 9% del risultato netto maturato, qualora, a partire dal 2015, un importo almeno pari al risultato netto maturato sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, da individuare con decreto dell’Economia.
Il nuovo credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 nei limiti di spesa previsti dalla legge. La nuova aliquota del 20% sarà applicabile, sebbene in misura parziale, anche in relazione ai rendimenti maturati nel corso del 2014.
Considerato che l’articolo 4, comma 6-ter del Dl 66/2014 aveva già incrementato, per l’anno 2014, dall’11% all’11,5% la tassazione dei rendimenti maturati in capo ai fondi pensione, per garantire l’applicazione di tale aliquota alle erogazioni effettuate nel corso del 2014 è stato previsto un diverso meccanismo di calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta per tale anno. Dal totale dei rendimenti maturati nel corso del 2014, in sede di calcolo dell’imposta sostitutiva del 20%, sarà possibile infatti “dedurre” il 48% dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l’anno. A fronte di un rendimento di 100 euro, maturato ed erogato nel corso del 2014, per il quale il fondo pensione aveva già accantonato un’imposta pari ad 11,5 euro, la quota che non concorrerà al calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno 2014 sarà pari a 42,48 euro, ossia il 48% di 88,5 euro (che costituisce il rendimento netto). In altre parole, applicando 7 Non sempre il contribuente è solo debitore del fisco. Spesso, infatti, può accadere che egli sia creditore in quanto ha versato una somma non dovuta o perché ha versato acconti che superano il dovuto . In particolare, vi sono tre tipi di crediti d’imposta: crediti per rimborso di quanto indebitamente pagato; crediti per rimborso di acconti o altre somme debitamente versate; crediti d’imposta in senso stretto. l’aliquota del 20% alla base imponibile di 57,52 euro, l’imposta effettivamente dovuta sull’originario rendimento di 100 euro sarà pari all’11,5 per cento.
Al fine di non penalizzare da un punto di vista fiscale gli investimenti dei fondi pensione in titoli di Stato, viene previsto che gli interessi maturati su tali titoli, ed i redditi diversi derivanti dalla negoziazione dei medesimi strumenti finanziari, concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 62,5% del loro ammontare.
Per quanto riguarda le nuove modalità di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali la nuova percentuale di imponibilità ai fini Ires, pari al 77,74% (in luogo del 5%) entra in vigore con riferimento agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014. Il recupero delle maggiori imposte versate nel corso del solo periodo d’imposta 2014 potrà avvenire, in tre “rate” annuali di pari importo, attraverso l’utilizzo in compensazione nel modello F24 nel triennio 2016-2018, senza alcun altro limite quantitativo. Il credito d’imposta in questione potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
Infine, per quanto riguarda la tassazione dei capitali percepiti dai soggetti beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita, con riferimento ai proventi percepiti a partire dal 1° gennaio 2015 sarà esente da Irpef la sola componente relativa alla copertura del rischio demografico.
Il Sole 24 Ore – 24 dicembre 2014