L’azienda sanitaria non può vantare alcun diritto né tantomeno imporre nulla al dirigente veterinario che non possa o anche semplicemente non intenda utilizzare il proprio veicolo né la propria patente per servizio. Queste le conclusioni contenute in un parere dell’Ufficio legale Sivemp sul caso sollevato da un veterinario del Ssn che, in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto al di fuori dal lavoro, si era visto sospendere la patente di guida ed era quindi impossibilitato ad utilizzare l’auto nel quotidiano servizio presso l’Asl del Veneto di appartenenza. Da qui i dubbi dell’interessato sui possibili riflessi contrattuali della situazione. Dubbi che vengono fugati dall’ufficio legale del sindacato.
«La disciplina concorsuale di accesso al Ssn – si legge nel parere – non prevede un vincolo “automunito” né altra garanzia circa il possesso di una specifica patente di guida per veicoli. Non pare possibile, quindi, che l’Amministrazione possa altrimenti vantare qualsivoglia pretesa».
E aggiunge: «Unico elemento “a favore” della ASL pare poter essere l’eventuale “comportamento concludente” costituito dall’abituale uso per servizio dell’auto che, per tale motivo, non dovrebbe essere modificato senza congruo preavviso da parte del dirigente . Tuttavia la causa di forza maggiore subentrata pare sufficiente a giustificare l’improvvisa sopravvenuta condizione, senza peraltro che l’Azienda possa (allo stato) contestare alcun colpevole danno emergente né diverse responsabilità (sotto il profilo comportamentale o disciplinare)»
Questo almeno, spiegano ancora gli esperti legali, «finché un eventuale procedimento in sede giurisdizionale sancisca invece la sussistenza di una “colpa grave”; la quale potrebbe comunque comportare “al limite”, a nostro avviso, una possibile pretesa risarcitoria legata all’impossibile utilizzo di autoveicoli non superiore al danno derivante da tale situazione nei primi tre mesi; stante che ciascun dirigente, come detto, ben potrebbe cessare la propria disponibilità a condurre veicoli per servizio (oltre che a rendere disponibile il proprio) con un preavviso che appare certamente definibile congruo in tale durata».
Si ringrazia il dottor Mauro Gnaccarini dell’Ufficio legale Sivemp per la consueta disponibilità e competenza
7 agosto 2012 – a cura di ufficio stampa Sivemp Veneto – riproduzione riservata