E’ senz’altro censurabile il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se non viene fornita la prova dell’impossibilità di ricollocare in altro turno la lavoratrice che legittimamente rifiuta di svolgere le sue mansioni in orario notturno.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 23807/11.
Il caso
Una lavoratrice, addetta a mansioni di pulizia dei macchinari aziendali con turni notturni, dopo essere stata adibita a turno diurno con orario part-time, in occasione di un periodo di cassa integrazione, si rifiuta di tornare all’originario turno notturno ed è licenziata dalla datrice di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Il Tribunale accoglie il ricorso della dipendente, volto a far dichiarare illegittimo il licenziamento, e la Corte d’appello conferma la decisione. La società propone ricorso per cassazione.
I giudici di merito hanno affrontato la questione partendo dal rifiuto della lavoratrice di tornare a svolgere le sue mansioni sul turno notturno, dopo la cessazione della CIG: tale rifiuto è stato giudicato legittimo, ex art. 11, comma 2, d. lgs. 66/2003, in quanto la lavoratrice era madre di un bambino di età inferiore a tre anni. A fronte di tale rifiuto, per poter licenziare per giustificato motivo oggettivo la società datrice avrebbe dovuto fornire la prova dell’impossibilità di adibire la dipendente a mansioni alternative diurne. Prova che non è stata fornita. La Cassazione conferma le valutazioni dei giudici territoriali, anche perché i motivi di ricorso si rivelano infondati e inammissibili laddove si risolvono in una richiesta di riesaminare nel merito il quadro probatorio.
lastampa.it – 1 febbrario 2012