di Guido Befani. L’ampia discrezionalità di una nomina fiduciaria non implica però che l’azione amministrativa possa ritenersi svincolata dal rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e del giusto procedimento, discendenti dagli articoli 97 e 113 della Costituzione, e non può, pertanto, legittimamente prescindere da un corredo motivazionale che renda conto della ragione della scelta operata, evidenziando la maggior rispondenza del candidato prescelto rispetto alle caratteristiche dell’incarico ed ai compiti che esso comporta, pena, in caso contrario, lo sconfinamento nell’arbitrio. È quanto afferma il Tar Aosta, con la sentenza n. 14/2018.
L’approfondimento
Il Tar Aosta è intervenuto affermando l’illegittimità della nomina alla carica di Direttore Generale Asl di un candidato che, oltre ad aver partecipato anche alla procedura quale ausiliario dell’Assessore regionale, è stato selezionato senza alcuna congrua motivazione.
La decisione
Nell’accogliere il ricorso avverso il provvedimento regionale di nomina, il Collegio ha rilevato la fondatezza del vizio di incompatibilità del ruolo svolto dal soggetto selezionato nel procedimento di nomina, con la successiva nomina a direttore generale.
Per il Collegio, infatti, rileverebbe in senso decisivo un dato fattuale incontestato, rappresentato dalla effettiva presenza in veste di ausiliario, durante i colloqui degli aspiranti direttori generali con l’assessore alla sanità e ad una seduta in cui veniva discussa la possibilità di un’audizione dei candidati, di un soggetto che mirava ad ottenere il medesimo incarico. Tale fattore, pertanto, anche a prescindere dalla concreta incidenza che possa avere avuto sulla scelta finale della Giunta Regionale, si pone in palese contrasto con i principi di trasparenza e imparzialità che governano l’agire della Pubblica Amministrazione, anche nell’adozione di atti discrezionali di alta amministrazione.
Secondo il Collegio, infatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto assicurare uno svolgimento imparziale e trasparente degli incontri conoscitivi dei candidati da inserire nel menzionato elenco e di scegliere ponderatamente, tra di essi, quello più idoneo a ricoprire l’incarico di direttore generale.
Anche dal punto di vista motivazionale, inoltre, la delibera di nomina è priva di motivazione, non indicando alcuna ragione del perché la scelta è ricaduta sul soggetto designato; dalla semplice lettura del provvedimento, infatti, è agevole rilevare la totale assenza di esposizione di una qualche ragione giustificativa di tale scelta, essendosi limitata la Giunta Regionale a recepire pedissequamente l’idoneità del soggetto solo perché inserito nell’elenco regionale degli idonei. Tale provvedimento, pertanto, si pone in contrasto con l’obbligo di motivare ogni provvedimento amministrativo, previsto specificatamente anche dall’articolo 2, c. 2, Dlgs n. 171/2016, ai sensi del quale il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa.
Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che l’accertamento di difetto di motivazione conduce, alla caducazione del provvedimento impugnato e conseguentemente, alla riedizione della procedura di nomina.
IlSole 24 Ore – 21 marzo 2018