Nota di chiarimenti del Minsalute sull’autorità competente a ricevere il rapporto sulle sanzioni. Ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 151/2007 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”, le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima norma sono, negli ambiti di rispettiva competenza, gli uffici UVAC, le Regioni e le Province autonome. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni spettano allo Stato in caso di violazioni accertate dagli uffici UVAC, alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.
Quando la violazione accertata riguarda il trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi di animali, competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 è l’ufficio UVAC, mentre per l’accertamento di tutte le altre violazioni in materia di trasporto di animali sono competenti a ricevere il citato rapporto le Regioni o le Province autonome.
Per quanto riguarda, invece, le violazioni della legge n. 201/2010 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, l’autorità competente a ricevere il rapporto in oggetto è l’ufficio UVAC competente per territorio.
19 marzo 2018