La Cassazione: il medico di base non può dare “carta bianca” al farmacista per la compilazione delle ricette. Neppure se il paziente segue una terapia di routine per malattia cronica
La Corte di cassazione, dopo la sentenza sulle dimissioni fatte con logiche “mercantili”, torna a censurare i medici (sentenza-13315-2011), affermando la necessità di un contatto diretto con il paziente al momento della prescrizione del farmaco. In particolare sono finiti nel mirino dei giudici di piazza Cavour un dottore e due farmacisti perché il primo lasciava per abitudine ai secondi il compito di riempire le ricette con la sua firma.
Il medico deve valutare di volta in volta la necessità del farmaco
Un comportamento illecito – che si era ripetuto 8.475 volte in un caso e 5.015 volte nell’altro – che i diretti interessati avevano cercato di giustificare. Secondo la difesa dei professionisti si trattava di medicine abitualmente assunte per patologie croniche, normalmente prescritte anche dalle segretarie dei medici o consegnate dal farmacista dopo la semplice presentazione di una scatola vuota, secondo una consuetudine legittimata anche da un decreto ministeriale (Dm 31 marzo 2008). Non sono d’accordo gli ermellini che sottolineano come sia indispensabile che il medico valuti di volta in volta la necessità del farmaco sia a tutela della salute del paziente sia a garanzia del rispetto di quanto previsto dai prontuari farmaceutici in un’ottica di contenimento della spesa pubblica.
Nella prescrizione sono in gioco interessi di cui il medico è garante
Nella prescrizione dei medicinali entrano dunque in gioco – sottolinea la Suprema corte – interessi costituzionalmente protetti di cui il medico è garante. Non è il caso quindi di considerare il farmaco alla stregua di un qualunque bene di consumo perché oltre a essere pericoloso, anche in condizioni di normale utilizzo, ha un costo per la collettività.
Farmaci senza ricetta solo in caso di necessità e urgenza
Il decreto ministeriale invocato dai ricorrente, limita, infatti, la consegna del farmaco senza ricetta solo ai casi di estrema necessità e urgenza e sempre che siano presenti gli elementi per dimostrare che il paziente è in cura con il medicinale, come nel caso di una ricetta scaduta da non oltre un mese e dietro pagamento. Eccezioni che non aiutano a far assolvere medico e farmacisti per la regola seguita della delega in bianco. Le condanne, cadute in prescrizione, sono per falso ideologico e esercizio abusivo della professione medica. Quella – ricordano i giudici – che va sempre svolta secondo “scienza e coscienza”. Resta in piedi l’obbligo di risarcire la Asl di Frosinone per i medicinali ottenuti dagli assistiti in modo irregolare
Ilsole24ore.com – 31 marzo 2011