Assegno ridotto se l’ex marito va in pensione: egli vede così dimezzare i suoi redditi. A stabilirlo è la Cassazione (sentenza 8754/11) accogliendo il ricorso di un pensionato, obbligato a corrispondere l’assegno di divorzio alla ex moglie, che nel frattempo si era rifatta una vita.
Il caso
Il Tribunale accoglie il ricorso proposto da un pensionato, che chiede la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile posto a suo carico, stabilendo la cessazione della somministrazione in favore della ex moglie. Quest’ultima, però, impugna la decisione di primo grado e la Corte d’appello dichiara che l’uomo deve ancora dare l’assegno divorzile.
Il pensionato ricorre in Cassazione, sostiene che la Corte d’Appello ha sbagliato nel ritenere irrilevante ai fini della soppressione o, quanto meno, della riduzione dell’entità dell’assegno divorzile, la diminuzione notevole, dal dicembre 2003, dei suoi guadagni mensili, sostanzialmente dimezzati a causa del suo collocamento in pensione.
Il giudice ha motivato la sua decisione in ragione dei cespiti immobiliari di cui l’uomo risulta titolare, senza tra l’altro considerare che il suo patrimonio immobiliare è immutato rispetto a quello di cui era titolare all’epoca della separazione, dal momento che successivamente è divenuto solo comproprietario pro indiviso, per quota pari al 50% di due terreni agricoli aventi un assai modesto reddito.
La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del pensionato, afferma: il decreto impugnato, pur avendo accertato la consistente riduzione degli introiti mensili dell’uomo, correlata al suo pensionamento, doveva comunque attribuire valore a tale circostanza, capace di incidere sulla revisione dell’assegno divorzile, chiesta ai fini estintivi o riduttivi di tale apporto, e ciò in considerazione del rapporto tra le condizioni di ciascuna delle due parti; così come avrebbe dovuto chiarire, tramite l’indicazione specifica degli elementi a sostegno della decisione, perché il divario ritenuto esistente in danno della ex al tempo del divorzio dovesse rimanere insensibile anche all’intervenuto mutamento peggiorativo della condizione economica dell’obbligato.
In questo modo il decreto impugnato finisce per discostarsi dal principio secondo cui in tema di revisione dell’assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell’obbligato è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti.
16 agosto 2011 – lastampa.it