di Consuelo Ziggiotto. Le ipotesi di permesso per evento luttuoso entrano nel nuovo contratto all’articolo 31 dell’ipotesi sottoscritta il 21 febbraio scorso.
Una prima novità riguarda il fatto che i permessi per lutto perdono, nella nuova formulazione, la disposizione che li voleva consecutivi. Potranno, quindi, essere goduti anche in maniera frazionata, al pari dei tre giorni retribuiti secondo l’articolo 4 della legge 53/2000, fruibili da parte dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 6 mesi. Quando invece il rapporto di lavoro a tempo determinato è di durata non inferiore ai 6 mesi, i permessi per eventi luttuosi che riguardano la sfera dei congiunti indicati dalla norma, saranno quelli di cui parla l’articolo 31, comma 1, secondo alinea.
Il permesso per i conviventi nel contratto del 2000
L’articolo 18 del contratto collettivo del 14 settembre 2000 aveva aggiunto i conviventi nella sfera dei congiunti il cui decesso legittima la richiesta dei permessi per lutto. Il testo della norma è molto chiaro dove precisa che la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente, allargando quindi la previsione dal convivente more uxorio a qualunque soggetto faccia parte della famiglia anagrafica del lavoratore.
Nel maggio del 2016, l’Aran aveva siglato la portata della parola “convivente» declinandola nel senso più ampio, intendo cioè ogni soggetto facente parte della famiglia anagrafica, a prescindere dalla natura del rapporto affettivo.
L’orientamento n. 1836 confermava infatti che il riferimento al convivente contenuto nell’articolo 18 del contartto del 2000, ai fini dell’individuazione delle situazioni che legittimano la fruizione dei permessi per lutto, non dovesse essere inteso solo in senso stretto, cioè la sola fattispecie del compagno/compagna conviventi more uxorio con il dipendente, ma in senso ampio, nel senso di ricomprendervi anche i casi di convivenza di un qualsiasi componente la famiglia anagrafica del dipendente stesso.
La nuova formulazione
Le cose sembrano cambiare perché anche l’articolo 18 del 2000 verrà disapplicato dal nuovo contratto e la disciplina di riferimento rimarrà esclusivamente quella dell’articolo 31, comma 1, secondo alinea, dove si legge «convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della Legge n. 76/2016».
La legge 76/2016 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze. Al comma 36 dell’articolo 1, declina i «conviventi di fatto» come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La relazione affettiva di coppia sembra evidentemente prevalere sull’ambito della famiglia anagrafica, escludendo in questo modo dalla previsione contrattuale, le convivenze intese in senso ampio come in precedenza declinate.
L’articolo 1, comma 50, della legge 76/2016, ripreso dal contratto, rinvia alla possibilità, esercitabile dai conviventi di fatto, di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il Sole 24 Ore – 4 aprile 2018