I voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting in alternativa al congedo parentale diventano “contributo per l’acquisto di servizi di baby sitting”, il quale viene erogato tramite il Libretto famiglia.
La novità, in realtà in vigore dal 1° gennaio 2018, è stata comunicata dall’Inps venerdì scorso con il messaggio 1428/2018. La nuova modalità di erogazione è conseguenza dell’abolizione dei voucher con cui venivano pagate le prestazioni di lavoro accessorio, cancellazione avvenuta ad opera del decreto legge 25/2017 con effetto dal 17 marzo 2017. Per tutto il 2017, però, è stato consentito, in via eccezionale, di continuare a utilizzare i voucher per retribuire le prestazioni di baby sitting nell’ambito della prestazione di welfare istituita già nel 2012, nonché confermata e ampliata nel corso degli anni.
Dal 2018, tuttavia, i voucher escono definitivamente di scena e, come illustrato dall’Inps nel messaggio 1428/2018, le mamme che vogliono rinunciare in tutto o in parte al congedo parentale per sostituirlo con il contributo economico per pagare la baby sitter devono utilizzare il Libretto famiglia.
Le caratteristiche del contributo non variano rispetto all’anno scorso e prevedono, quindi, un importo massimo di 600 euro per un massimo di sei mesi per le lavoratrici dipendenti (il valore viene ridotto in proporzione in caso di impiego part time). La durata massima è di 3 mesi per le lavoratrici autonome.
Il passaggio alla procedura del Libretto lavoro comporta il rispetto delle istruzioni già fornite dall’Inps con la circolare 107/2017. Quindi, sia la mamma, sia la baby sitter si devono registrare sulla piattaforma informatica dell’istituto di previdenza.
Il confronto tra le due procedure sembra però far emergere un limite di compatibilità dei massimali. Se fruito interamente, il voucher baby sitting ha un importo di 3.600 euro, cioè 600 euro per sei mesi. Le regole del lavoro occasionale, però, prevedono che il singolo prestatore (cioè lavoratore, in questo caso la baby sitter) possa ricevere un massimo di 2.500 euro dallo stesso utilizzatore (in questo caso la mamma) nell’arco dell’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa.
I 2.500 euro sono da intendersi come riferiti ai compensi percepiti, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Dato che ogni titolo di pagamento del libretto famiglia è di 10 euro, di cui 8 di compenso netto e il resto in contributi, premi e costi di gestione, i 3.600 euro che una mamma può spendere interamente corrispondono a un netto di 2.880 (80% di 3.600). Tale importo è superiore ai 2.500 consentiti dalla normativa sul lavoro occasionale. Quindi, se una mamma intende utilizzare interamente i 3.600 euro a sua disposizione in un arco di tempo che va da gennaio a dicembre dello stesso anno, deve suddividere tale importo almeno tra due baby sitter per non superare il limite previsto dal libretto famiglia.
Matteo Prioschi – Il Sole 24 Ore – 3 aprile 2018