Lo scorso 9 novembre la Regione Lombardia ha inviato una Circolare invitando i Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle ALS lombarde a svolgere una verifica presso gli allevamenti, i macelli e le stazioni di disinfezione autorizzate, circa l’esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi che trasportano gli animali.
Le disposizioni riguardano in particolare gli automezzi adibiti al trasporto di animali che devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in un allevamento. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico nell’allevamento o macello presso cui è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate.
A prova dell’avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare in duplice copia l’apposita dichiarazione di cui all’allegato IX dell’Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 e conservarne copia per un anno.
La Circolare ribadisce il divieto di carichi multipli, a meno che sia garantito il carico degli animali senza che l’automezzo entri in allevamento, e la dotazione di calzari monouso anche per i trasportatori qualora avessero accesso diretto in allevamento.
(da Unaitalia) – 13 novembre 2015