Credevamo che la vicenda delle richieste dati della Lav e delle nostre istanze di chiarimenti, in quanto sindacato dei veterinari pubblici, si fosse conclusa con la risposta della Regione che aveva riportato nei giusti termini la questione. Invece apprendiamo che il consigliere Antonino Pipitone, dell’Idv, ha presentato in data 21 gennaio, un’interrogazione alla Regione Veneto, in cui vengono riproposti i temi già sollevati da Gianluca Felicetti della Lav. A noi non interessa in alcun modo riaprire una questione cui già la Regione ha messo la parola fine. Ma siccome Pipitone continua a ritenermi un singolo dipendente (e curiosamente mi si mette in carico alla Regione e non all’Asl!) e non il rappresentante legale del Sindacato dei veterinari di medicina pubblica in Veneto, colgo l’occasione per alcune considerazioni.
Il SIVeMP era chiaramente un soggetto controinteressato alla richiesta di accesso ai dati amministrativi inoltrata dalla Lav (Dpr 184/2006). La pubblica amministrazione era tenuta a dare comunicazione della richiesta della Lav al sindacato, in quanto appunto soggetto contrinteressato, che, a sua volta, aveva tempo dieci giorni per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. In quella occasione, in quanto segretario regionale SIVeMP, ho presentato legittimamente una motivata richiesta di lumi (neppure una opposizione!) alla Regione.
Di seguito riportiamo integralmente per chiarezza l’articolo 3 del il Dpr 12-4-2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, che recita:
3. Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
Un’ultima nota per gli estensori dell’interrogazione: la trasparenza non è un concetto a senso unico che premia la Lav, qualsiasi siano i contenuti delle sue richieste, e toglie invece qualsiasi diritto alle organizzazioni sindacali cui aderiscono volontariamente i lavoratori.
E, proprio riguardo la trasparenza, rimandiamo alle nostre richieste ufficiali, avanzate anche in tempi recenti, di una maggiore comunicazione della nostra attività all’esterno: esse parlano da sole sulle nostre reali intenzioni.
Roberto Poggiani
segretario regionale SIVeMP Veneto
Verona, 10 febbraio 2011