La violazione delle norme sul contenimento delle spese di personale può essere fonte di responsabilità amministrativa-patrimoniale. Parola della Corte dei conti della Lombardia.
I magistrati contabili sono stati chiamati ad esprimere un parere in merito alle possibili sanzioni da erogare in caso di mancato rispetto del comma 557 della legge finanziaria 2007, ovvero alla possibilità di assumere pur sapendo che l’assunzione programmata porterebbe nel 2011 a uno sforamento del limite di spesa fissato nel 2010.
Fino al Dl 78/2010 il sistema legislativo non prevedeva alcuna sanzione sul tema. Con la manovra estiva è stato esteso al mancato contenimento delle spese di personale quel divieto di assunzione già previsto per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.
Agli enti che non rispettano il comma 557 è quindi vietato procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e i rapporti di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Agli stessi enti è vietata anche la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della stessa disposizione.
La Corte dei conti del Piemonte, con la deliberazione 55/2010, ha avuto modo di precisare che il divieto non potrà che essere in concreto operante dall’esercizio successivo a quello in cui può verificarsi l’eventuale violazione.
Di fatto gli enti sono quindi ora in presenza di un obbligo di legge e di una sanzione per la violazione dello stesso. Il che significa che uno degli elementi fonte di responsabilità ai fini dell’accertamento del danno erariale è specificatamente codificato. Da solo però non basta.
Infatti, per la verifica della responsabilità amministrativa-erariale sono necessari ulteriori elementi quali il dolo e/o la colpa grave nonché l’elemento oggettivo, cioè un danno economicamente valutabile, causato all’ente nell’esercizio di funzioni amministrative e con violazione di obblighi di servizio.
Intanto, però, se ne parla e quindi è opportuno che le politiche relative alle assunzioni che le amministrazioni locali sono in procinto di adottare in questo inizio anno siano predisposte con estrema cautela, soprattutto tenendo conto del fatto che dopo il Dl 78/2010 non è ammessa alcuna possibilità di deroga al contenimento della spesa di personale.
Sulla questione è peraltro intervenuta la Corte dei conti della Lombardia con la delibera 1067/2010, per precisare quale base sia da prendere come riferimento per l’ente che avesse derogato prima del 31 maggio 2010.
Dal 1° giugno scorso, infatti, la possibilità di deroga non è più applicabile e, quindi, l’ente non avrebbe potuto porre in essere alcuna azione discrezionale che si ponesse in contrasto con il rispetto del nuovo limite previsto dal comma 557.
Le azioni poste legittimamente in essere in precedenza, però, non influenzano negativamente il rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa.
Ed ecco, quindi, le conclusioni su quale sia la base da prendere come riferimento nel 2011.
L’ente dovrà assicurare la riduzione della spesa rispetto all’anno precedente nel quale la spesa è stata maggiore rispetto a quella del 2009 a causa della deroga. Tuttavia, siccome l’utilizzo della deroga era legittimo fino alla data del 31 maggio 2010, è evidente che la spesa di personale del 2010 – da utilizzare quale base di riferimento in relazione a quella per il 2011 – è la spesa lecitamente effettuata in corso d’anno, anche se superiore a quella del 2009, purché la quota di maggiorazione (rispetto al 2009) sia riconducibile alla deroga.
Ilsole24ore.com
17 gennaio 2011