Pubblicato sulla Gazzetta del 17 dicembre il nuovo Dpcm che aggiorna le disposizioni del precedente decreto del 17 giugno scorso. In particolare vengono indicate le modalità per la revoca delle certificazioni verdi qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del Green Pass o in caso di certificati ottenuti in modo fraudolento. Nel Dpcm anche numerose integrazioni alle modalità di verifica dell’obbligo di Green Pass per i lavoratori e delle modalità di sospensione dei sanitari non vaccinati. IL DECRETO.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta del 17 dicembre il nuovo Dpcm che integra quello del 17 giugno 2021 per colmare la lacuna sulle procedure per annullare la validità della certificazione verde in caso che il possessore sia nel frattempo diventato positivo al Covid o nel caso di certificati ottenuti in modo fraudolento.
Il nuovo Dpcm contiene poi anche una serie di misure che integrano e specificano diverse incombenze in campo agli enti titolari della verifica del possesso del Green Pass e dell’obbligo vaccinale.
Tra queste anche le specifiche tecniche utili agli Ordini professionali sanitari per l’estrazione del dato sullo status vaccinale degli iscritti all’albo, attraverso la piattaforma dgc.
In particolare il Dpcm prevede che in caso di accertamento della positività di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso
di validità, la Piattaforma nazionale-DGC genererà la revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2 comunicando la revoca anche al Gateway europeo. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell’emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l’ha generata.
In caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione.
Il Dpcm stabilisce poi anche le modalità di revoca in caso di Green Pass ottenuti in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa.
E’ poi previsto che il Ministero della salute renda disponibili specifiche funzionalità, che, sulla base delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentano una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori subordinati ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC.
Nelle more dell’aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.
Per quanto riguarda in particolare le modalità di verifica dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario si prevede anche in questo caso che sia il Ministero della salute renda disponibili alle Federazioni degli Ordini specifiche funzionalità che, sulla base delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentano una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale degli iscritti, attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi delle medesime e la Piattaforma nazionale-DGC.
Le funzionalità di verifica saranno attivate dal Ministero della salute previo accreditamento delle Federazioni nazionali.
Il Dpcm prevede poi che qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, che determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, ne dia comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro o alla struttura che nell’ambito dell’azienda esercita le funzioni di datore di lavoro, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrità e riservatezza dei dati.
La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie è annotata sull’albo dell’Ordine territoriale, nonché, ove esistente, nell’albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria.
Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell’obbligo vaccinale.
Gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal processo di verifica dell’obbligo vaccinale sono opportunamente informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità degli iscritti
Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e all’eventuale applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto dell’obbligo.
18 dicembre 2021