Contestualmente all’estensione dell’obbligo di green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati arriva anche l’obbligo per tutte le farmacie di offrire tamponi a prezzi calmierati che, ricordiamo, sono di 8 euro per i minori e 15 euro per i maggiorenni. Le sanzioni per i lavoratori senza green pass saranno essere equiparate a quelle applicate al mondo della scuola, ossia dopo 5 giorni sospensione senza stipendio. LA BOZZA
Via libera all’unanimità in Consiglio dei Ministri al decreto che estende l’obbligo di green pass anche ai lavoratori del settore pubblico e privato. Diverse le novità introdotte, dai tamponi in farmacia a prezzi calmierati fino al 31 dicembre al rilascio del green pass contestualmente alla somministrazione della prima dose senza dover più attendere il quindicesimo giorno. Previste anche sanzioni per i lavoratori senza green pass equiparabili a quelle applicate al mondo della scuola, ossia dopo 5 giorni sospensione senza stipendio. L’unica differenza dovrebbe essere che non si pagheranno i contributi per la sospensione.
Green pass in ambito lavorativo pubblico. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro è fatto obbligo di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Green pass in ambito lavorativo privato. Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. Ovviamente anche in questo caso la disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa. Per il periodo di sospensione considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. In caso di violazione prevista anche una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
16 settembre 2021