La Federazione veterinari e medici del Veneto esprime forti perplessità sullo schema di Regolamento di individuazione, graduazione e attribuzione degli incarichi dirigenziali predisposto dalla Regione Veneto. Lo schema, recapitato in questi giorni alle organizzazioni sindacali della dirigenza medica, prima dell’invio alle Usl, non recepisce le indicazioni che alcune sigle avevano sollevato negli incontri sindacali. Fvm aveva già precedentemente rilevato che tale schema è riduttivo e penalizzante rispetto alle norme contrattuali vigenti in materia di incarichi dirigenziali. Va ricordato peraltro che gli accordi regionali o aziendali decentrati non possono in alcun modo essere peggiorativi rispetto alla norma nazionale. Sembra invece che la Regione Veneto, nel voler perseguire obiettivi di razionalizzazione economica, intenda quasi “riscrivere” il Ccnl.
Più nel dettaglio ora Fvm sottolinea come non abbia senso differenziare le strutture complesse rispetto ad ulteriori presunte articolazioni o alla mission strategica. Un’interpretazione di questo tipo rappresenterebbe, infatti, una palese dichiarazione di incapacità gestionale in quanto affosserebbe la leva strategica della motivazione.
La direzione di struttura complessa già configura intrinsecamente una graduazione d’incarico e definisce una specifica operatività. E’ riduttivo e strumentale, quindi, pensare di valorizzare un incarico sulla base di indicatori meramente ragionieristici, che spesso sono in contrapposizione con elementi caratterizzanti la valenza strategica, la qualità assistenziale e l’immagine della stessa Azienda sanitaria. La valorizzazione degli incarichi, fa notare Fvm, può avvenire anche con altri strumenti più trasparenti e imparziali come progetti finalizzati, finanziamenti di formazione dedicata a specifici obiettivi di salute promossi dall’azienda.
Definire articolazioni d’incarico “ulteriori” rispetto a quanto stabilito dall’articolo 27 del Ccnl 2000, poi, genera solo arbitrio e discriminazione, laddove definire indicatori oggettivi che qualificano la funzione non sia possibile e quando la selezione del candidato con procedura interna escluda professionisti con competenze e percorsi formativi confrontabili.
Per quanto attiene alle strutture semplici la distinzione proposta dal regolmento é pretestuosa, rimarca Fvm, in quanto il Ccnl sancisce che per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita, con l’atto di cui all’art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992, la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. E’ chiaro che tali prerogative sono riconoscibili solo alle strutture semplici di valenza dipartimentale atteso che l’organizzazione dell’attività assistenziali debbano essere costituite in base al Dl 229/99 attraverso il modello dipartimentale. Si ritiene pertanto che le funzioni afferenti agli incarichi siano pesate secondo criteri più generali che si riferiscano a contenuti professionali attinenti all’esperienza, all’anzianità, ai titoli formativi e alle prestazioni consolidate, riservando alle competenze ultraspecialistiche valorizzazioni economiche a progetto e finanziamenti formativi dedicati.
Per quanto attiene all’attribuzione dell’incarico professionale di cui all’art 3 non è chiaro, inoltre, come il percorso di selezione interna, con la comparazione dei requisiti, sia conciliabile con il successivo passaggio che vede il direttore competente individuato indicare il candidato cui conferire l’incarico. O il candidato è selezionato sull’esito della comparazione o su indicazione del direttore individuato!
In sintesi, conclude la segreteria della Federazione veterinari e medici, il documento che, come già osservato, nasce spuntato, perchè molte Aziende hanno già provveduto da tempo alla graduazione degli incarichi, è inutile nella gestione dei conflitti derivanti dalla soppressione delle strutture semplici e complesse, genera contenziosi e peggiora il clima organizzativo dei contesti lavorativi già minati da sovraccarico di lavoro e contrazioni economiche. E anche se fosse condivisibile non produrrebbe alcun effetto certo sugli obiettivi dichiarati in premessa in quanto non è vincolante per le Aziende.
A cura della segreteria regionale Fvm Veneto – 10 dicembre 2014