Stop delle Regioni al Ddl sul governo clinico all’esame della commissione Affari sociali della Camera: troppi centralismi e invasioni di campo dell’autonomia regionale.
E le richieste parlano chiaro: sopprimere gli articoli sull’allargamento della libera professione e tutti quelli in violazione del titolo V della Costituzione. Questa la sostanza di ciò che Luca Coletto (Veneto), coordinatore della commissione Sanità della Conferenza delle Regioni e Daniela Scaramuccia, assessore alla sanità della Toscana, hanno illustrato ai membri della XII commissione Affari sociali della Camera la scorsa settimana in un’audizione con le Regioni sulla governance.
E le Regioni hanno proposto alla Commissione le modifiche al Ddl contenute in un documento messo a punto e approvato a fine giugno.
Principi fondamentali. Gli elementi di dettaglio sono gli stessi del testo bocciato nel 2009: non spetta al livello centrale stabilire che la governance è il modello organizzativo dei servizi sanitari e prevedere che il governo del sistema sia assicurato dal collegio di direzione: è invasivo dell’autonomia regionale su programmazione, organizzazione e gestione dei servizi. Basta dire secondo i governatori che sono le Regioni a disciplinare il tutto e il collegio di direzione è l’organo aziendale “istituzionale”, che dà la configurazione organizzativa nel dipartimento e nei suoi organismi.
Collegio di direzione. È corretto il riferimento alla competenza regionale sulla definizione di composizione e compiti, ma lede l’autonomia stabilire l’inclusione del Collegio tra gli organi dell’azienda: semmai “concorre” al governo delle attività cliniche, “partecipa” alla pianificazione e “interviene” nella programmazione e valutazione delle varie attività sanitarie.
Valutazione dei direttori generali. Meno vincoli di dettaglio del testo precedente, ma ancora troppi elementi di conflittualità. I principi-guida per la selezione dei candidati li devono decidere le singole Regioni come anche i requisiti per l’idoneità dei candidati, la trasparenza della procedura e la valutazione preliminare e successiva alla nomina.
Incarichi professionali e di direzione di struttura. Troppo dettaglio e invasione delle competenze regionali. Più semplicemente: si pubblica l’avviso dell’incarico in GU; la selezione la fa una commissione presieduta da direttore sanitario e due direttori di struttura complessa “sorteggiati”; la commissione riceve dall’azienda il “profilo” del dirigente da incaricare, seleziona tre candidati tra cui, dopo valutazione di curriculum e colloquio, il Dg sceglie quello da nominare.
Valutazione di medici e sanitari. Questa volta nulla da eccepire: le competenze sono lasciate già nel Ddl alle Regioni sulla base di linee guida approvate con intesa Stato-Regioni.
Dipartimenti e responsabilità dei direttori. Troppo dettaglio normativo e invasione di competenze. Via i due articoli (6 e 7) ed enunciazione dei soli principi: le Regioni disciplinano i dipartimenti e le relative responsabilità tenendo presente che rappresentano il “modello ordinario” di gestione operativa, nominando il direttore – che manterrà la sua direzione originaria – tra quelli di struttura complessa.
Limiti di età. Si ripropongono regole già fissate nel collegato lavoro e che non entrano in vigore per il mancato “visto” della presidenza della Repubblica su altri temi. La competenza è statale, ma attenzione: così com’è l’articolo è “inutile” se non dannoso perché allungando l’età limita l’accesso alla professione, non risolve il rapporto medici-universitari, pregiudica la valutazione aziendale sul mantenimento-prolungamento del rapporto di lavoro.
Attività libero professionale dei medici e delle professioni sanitarie. Articoli entrambi da sopprimere: va bene il rinvio alle competenze regionali, ma in quanto contengono principi già presenti in norme statali e regionali, sono «inutili e senza alcun valore aggiunto all’interesse pubblico proprio dei servizi sanitari».
Tecnologie sanitarie. Contiene indirizzi di dettaglio alla programmazione regionale: qui non c’entra, le regole dovrebbero far parte semmai del Psn.
Norma finale. Bocciata perché non rinvia l’attuazione delle norme alle Regioni e anche se dà l’elenco delle disposizioni da applicare fino all’entrata in vigore delle norme regionali di attuazione, lascia aperti i conflitti con le «disposizioni normative regionali previgenti».
qyotdianosanita.it – 13 luglio 2011