Governance: parere favorevole della commissione Bilancio della Camera al testo finale votato dalla Affari sociali, ma con sei condizioni che, come ha spiegato il presidente della commissione Giancarlo Giorgetti (Lnp), rispecchiano e trasformano in emendamenti «tutti i rilievi di carattere finanziario che hanno determinato la verifica negativa della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato» e che puntano al rispetto del pareggio di bilancio inserito dall’ultima modifica costituzionale. La prima richiesta di modifica riguarda il Collegio di direzione per il quale deve essere specificato che ai componenti non spetta alcun emolumento o compenso o rimborso.
Poi all’articolo 6 sulla valutazione dei dirigenti sanitari. L’eventuale “altro incarico di pari rilievo” affidato al dirigente che ha ottenuto la valutazione positiva deve essere invece – è la richiesta – «anche di valore economico inferiore».
Terza modifica, non deve essere “di norma” che il direttore di dipartimento mantenga in questa carica la direzione della struttura di appartenenza. Da modificare anche l’articolo sui limiti di età. Prima precisazione da aggiungere nel caso di allungamento dell’attività lavorativa è che «la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero di dirigenti». Seconda precisazione è che la norma guida deve comunque essere quella che riguarda la riforma generale delle pensioni.
Per quanto riguarda la programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie infine – è la sesta modifica richiesta – deve essere aggiunto alla fine dell’articolo 9 il periodo che dice: «Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
La commissione ha fatto anche due osservazioni che, come spiega Giorgetti, riguardano «profili ordinamentali che solo indirettamente potrebbero avere conseguenze sulla finanza pubblica».
La prima è relativa alla necessità di evitare incertezze e doppie interpretazioni a cavallo tra il Dlgs 502/1992 e la nuova norma. In questo senso la Affari sociali dovrebbe valutare l’opportunità «di intervenire attraverso puntuali modifiche a tale decreto legislativo, che reca le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale». La seconda osservazione è invece l’invito a sopprimere la previsione contenuta all’articolo 9 che consente la costituzione di organismi non profit per il reperimento di fondi nelle aziende sanitarie: «si pone in contrasto – spiega il parere della Bilancio – con l’indirizzo normativo volto alla razionalizzazione e alla riduzione degli organismi pubblici». il testo che era stato approvato in commissione Affari Sociali
Ecco il testo del parere- seduta del 23 maggio:
??«La V Commissione,
????esaminato l’ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 278 e abb. recante principi fondamentali in materia governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;
????valutate la relazione tecnica trasmessa dal Governo e le considerazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato;
????considerato che, al fine di garantire che dal presente provvedimento non scaturiscano effetti negativi per la finanza Pag. 147pubblica, e di superare i rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato, è necessario apportare alcune modifiche al testo in esame, e in particolare:
?????all’articolo 3, è opportuno prevedere che ai componenti del predetto Collegio non siano corrisposti compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
?????all’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, è opportuno prevedere che ai dirigenti medici e sanitari, a seguito di esito positivo della loro valutazione, possa essere conferito altro incarico anche di livello inferiore a quello sino ad allora ricoperto;
?????all’articolo 7, comma 1, lettera c), è necessario sopprimere la facoltatività del mantenimento della struttura di appartenenza da parte del direttore di dipartimento;
?????all’articolo 8, comma 1, è opportuno richiamare espressamente la disciplina in materia di adeguamento all’incremento della speranza di vita recata dall’articolo 12 del decreto-legge n.?78 del 2010 e dall’articolo 24, comma 12, del decreto-legge n.?201 del 2011;
?????al medesimo articolo 8, comma 1, capoverso 1 è necessario reintrodurre la previsione, già contenuta nel vigente articolo 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo n.?502 del 1992, volta a stabilire che in ogni caso la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale non possa dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti stessi;
?????all’articolo 9, comma 1, è opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle attività di programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie ivi previste;
????rilevato che l’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.?502, già prevede l’istituzione in ogni azienda del Collegio di direzione, demandando la disciplina della sua attività e della sua composizione alle Regioni,
??esprime
PARERE FAVOREVOLE
???con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
????All’articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del predetto Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
????All’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: almeno di pari rilievo con le seguenti: , anche di valore economico inferiore;
????All’articolo 7, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , di norma,;
??All’articolo 8, comma 1, capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
?????al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti;
?????dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Resta fermo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.?78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.?122, e dall’articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.?201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.?214.
????All’articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
???e con le seguenti osservazioni:
????al fine di chiarire in modo univoco i rapporti tra le disposizioni del provvedimento e quelle del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.?502, ed evitare incertezze in sede interpretativa e applicativa, la Commissione di merito dovrebbe valutare l’opportunità di intervenire attraverso puntuali modifiche a tale decreto legislativo, che reca Pag. 148le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale;
????valuti la Commissione di merito l’opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, posto che la facoltà ivi prevista di costituire organismi o enti no profit nell’ambito delle aziende sanitarie si pone in contrasto con l’indirizzo normativo volto alla razionalizzazione e alla riduzione degli organismi pubblici».
??La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Il Sole 24 Ore Sanità – 24 maggio 2012