Le criticità del Ddl sulla governance sono quelle che la commissione Salute ha ripetuto nella proposta di parere definito messo a punto ieri e che oggi è stato consegnato ai presidenti delle Regioni e che senza delineare una bocciatura secca avanzava una serie di rilievi. Ma i presidenti hanno scelto la via della mediazione e per il documento degli assessori resta in naftalina: se i capigruppo della Camera accetteranno di incontrare i governatori e di discutere con loro le modifiche sulla base delle esigenze rilevate dai tecnici regionali, allora non ci saranno pareri negativi. Ma il Ddl così non va e senza uno spazio di mediazione alle Regioni non resterà altro che formalizzare le criticità già sottolineate che i governatori chiedono di trasformare in altrettanti emendamenti al provvedimento.
– la competenza sulla disciplina (e la nomina) del Collegio di direzione è stata affidata dal Dlgs 502!1992 alle Regioni e questo organo ha un ruolo di partecipazione e non di condizionamento delle scelte del direttore generale;
– la scelta dei primari da una terna proprosta al Dg è in contrasto con la normativa in vigore che prevede l’individuazione all’interno di una lista di candidati da parte del Dg, per riaffermare e sostenere il rapporto fiduciario che si stabilisce nel momento del conferimento dell’incarico e nei suoi successivi, eventuali, rinnovi;
– il testo non fa più riferimento all’esclusività di rapporto di lavoro per la copertura di incarichi di direzione delle Unità operative complesse, «minando alla base il principio di appartenenza»;
– il principio fondamentale della libertà e dell’autonomia del medico e dei professionisti sanitari deve essere comunque ricondotto alle scelte di programmazione aziendale stabilite dalla direzione generale e definite consensualmente negli accordi di budget;
– perplessità per l’aumento automatico dell’età per il collocamento a riposo dei medici a sessantasette anni, con una possibile estensione, solo su richiesta dell’interessato, di ulteriori tre anni: sarebbe una disposizione in contrasto con la normativa prevista dalla legge 214/2011 (di conversione del Dl 201).
Le Regioni inoltre, intendono comunque proporre ai parlamentari anche una clausola di cedevolezza che faccia salve le sclete di quelle Regioni e Pa che hanno già normato in materia.
Governo clinico, ecco il parere oggi all’esame delle Regioni. Criticità: nomina primari, esclusività, età quiescenza
«Il provvedimento, pur enunciando l’autonomia delle Regioni e Pa, ne restringe di fatto gli spazi, individuando una organizzazione di dettaglio in materie che sono già state oggetto di specifici provvedimenti da parte di molte Regioni: in proposito occorrerebbe comunque prevedere una clausola di cedevolezza a favore di quelle Regioni e Pa che hanno già normato in materia». E’ questa la norma di cedevolezza che la commissione Salute delle Regioni propone – nella bozza di parere sul provvedimento che questa mattina sarà esaminta dai governatori – di inserire nel testo del Ddl sul governo clinico. Il resto del parere – che il sito del Sole 24 Ore anticipa – segue la falsariga del parere già ipotizzato due settimane fa, ma senza delineare una bocciatura secca.
Solo che si chiede, visto che in commissione Affari sociali alla Camera l’iter è da ritenersi concluso, che le osservazioni delle Regioni siano prese in considerazione in vista della discussione in aula del Ddl.
Le criticità maggiori sono cinque:
– la competenza sulla disciplina (e la nomina) del Collegio di direzione è stata affidata dal Dlgs 502!1992 alle Regioni e questo organo ha un ruolo di partecipazione e non di condizionamento delle scelte del direttore generale;
– la scelta dei primari da una terna proposta al Dg è in contrasto con la normativa in vigore che prevede l’individuazione all’interno di una lista di candidati da parte del Dg, per riaffermare e sostenere il rapporto fiduciario che si stabilisce nel momento del conferimento dell’incarico e nei suoi successivi, eventuali, rinnovi;
– il testo non fa più riferimento all’esclusività di rapporto di lavoro per la copertura di incarichi di direzione delle Unità operative complesse, «minando alla base il principio di appartenenza»;
– il principio fondamentale della libertà e dell’autonomia del medico e dei professionisti sanitari deve essere comunque ricondotto alle scelte di programmazione aziendale stabilite dalla direzione generale e definite consensualmente negli accordi di budget;
– perplessità per l’aumento automatico dell’età per il collocamento a riposo dei medici a sessantasette anni, con una possibile estensione, solo su richiesta dell’interessato, di ulteriori tre anni: sarebbe una disposizione in contrasto con la normativa prevista dalla legge 214/2011 (di conversione del Dl 201.
LEGGI IL TESTO DELLA BOZZA DI PARERE
Dal Sole 24 Ore sanità – 19 aprile 2012