Ulteriore passo avanti ieri in commissione Affari sociali alla Camera per il Ddl sul Governo clinico. Sono stati approvati alcuni emendamenti agli articoli 5 (valutazione dei dirigenti medici e sanitari) e 6 (dipartimenti), dopo che la scorsa settimana aveva approvato gli emendamenti all’articolo 4 (incarichi di natura professionale e di direzione di struttura). Sono stati esaminati anche gli emendamenti presentati dalla Commissione all’articolo 7 (limiti di età) ma non c’è stato il tempo di votarli e quindi il presidente Palumbo (Pdl) ha rinviato il seguito dell’esame. L’articolo 5 prevede quindi che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a “valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e approvate tramite intesa sancita” con la Conferenza Stato-regioni.
Gli strumenti per la valutazione “rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali concordati preventivamente in sede di discussione di budget in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione assegnati e gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse. L’esito positivo della valutazione determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico almeno di pari rilievo”.
L’articolo 6 stabilisce che “le regioni disciplinano l’organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti principi: a) l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliere-universitarie; b) il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generaletra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; c) il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti il dipartimento e, di norma, mantiene, la direzione della struttura di appartenenza”.
Infine l’ultimo emendamento all’articolo 6, lettera c bis,prevede che “nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria, ove possibile.
Questo il testo del Ddl con gli emendamenti (in maiuscolo) fin qui approvati (elaborazione Sole 24 Ore Sanità):