Un sistema sanitario più efficiente passa anche da criteri più limpidi per la nomina di direttori generali e dirigenti sanitari di Asl e ospedali. Altolà, quindi, a vertici selezionati solo sulla base di connivenze politiche e più spazio a merito e competenze. L’articolo 4 del provvedimento prevede che la nomina dei dg da parte delle Regioni avvenga secondo regole di massima trasparenza e attingendo da un elenco regionale di idonei. La norma stabilisce anche i criteri per la valutazione dei vertici aziendali. Per i manager, il riferimento è agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare attenzione agli equilibri economico-finanziari di bilancio.
Per i dirigenti medici e sanitari, ci si basa su modalità definite dalle Regioni in base alla normativa valida per le Pa. Paletti rigidi anche per l’incarico di primario, assegnato dal direttore generale scegliendo tra una terna di candidati selezionati da una commissione apposita. Infine, viene disciplinato il Collegio di direzione, un organo interno che dovrà concorrere al governo delle attività cliniche, garantendo una gestione più partecipata. Fanno parte del collegio tutte le figure professionali presenti nell’azienda. (Rosanna Magnano – da Il Sole-24 Ore)
La sintesi dell’articolo 4 sul Governo clinico
Nomina dei Dg
Dovranno essere garantite misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula, nonché trasparenza nella valutazione degli aspiranti. La regione nomina i direttori regionali attingendo obbligatoriamente dall’elenco degli idonei. La selezione dei candidati è effettuata da esperti indipendenti dalla Regione. E gli elenchi sono periodicamente aggiornati.
Gli aspiranti Dg, che non potranno avere più di 65 anni, dovranno essere in possesso di un diploma di laurea magistrale e avere un’esperienza dirigenziale di almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie e di sette anni negli altri settori.
Per la nomina dei Dg nelle Università resta ferma l’intesa con il Rettore.
Le regioni devono individuare i criteri e i sistemi di valutazione e verifica dell’attività dei Dg sulla base degli obiettivi di salute definiti in base alla programmazione regionale.
Nomina dei primari
Per gli incarichi di direzione di struttura complessa la selezione è effettuata da una commissione presieduta da tre direttori di struttura complessa nella medesima specialità; i candidati sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme di quelli regionali (almeno uno dei direttori sorteggiati deve provenire da una regione di versa da quella dell’azienda interessata alla copertura del posto). Il direttore generale individua il candidato sulla base di una terna predisposta dalla commissione, se non vuole nominare il candidato con il migliore punteggio deve motivarne la scelta. Deve essere garantita piena pubblicità a tutte le procedure e alle motivazioni di nomina sul sito internet dell’azienda.
Nelle Università le nomine sono effettuate dal Dg d’intesa con il rettore.
Nomina dei responsabili di struttura semplice
L’incarico di responsabile di struttura semplice è attribuito dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo.
Collegio di direzione
Deve essere istituito dalle Regioni quale organo dell’Azienda, individuandone la composizione per garantire la partecipazione di tutte le figure professionali. Il collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca, didattica, programmi di formazione e soluzioni organizzative per l’Alpi. Nelle aziende ospedaliero universitarie partecipa alla panificazione delle attività di ricerca e didattica. Concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in base agli obiettivi fissati. Deve essere consultato obbligatoriamente dal Dg sul governo delle attività cliniche.
6 settembre 2012 – riproduzione riservata