Dal 10 gennaio è entrato in vigore il Decreto 30 settembre 2021 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 21 dicembre 2021. Il Ministero della Salute ha fornito due circolari esplicative con le prime indicazioni attuative del decreto e del relativo Allegato A (Manuale Operativo) e le istruzioni operative per la compilazione del documento di accompagnamento e per la registrazione dei movimenti degli equini in BDN.
Con il decreto viene affidata al Ministero della salute la competenza di gestire e organizzare l’anagrafe degli equidi, secondo le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli articoli 108 e 109 del regolamento (UE) n. 2016/429 e i regolamenti di esecuzione 2021/963 (che istituisce modelli di documenti di identificazione) e 2020/602 (che riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale).
Per qualsiasi tipologia di equino, registrato o non registrato, il decreto prevede che il documento unico di identificazione a vita rappresenti l’esatta riproduzione delle informazioni presenti in BDN. Pertanto, l’operatore provvede affinché le modifiche delle informazioni riportate nel documento unico di identificazione a vita siano inserite in BDN. Gli organismi di rilascio o le ASL competenti sono tenuti agli adempimenti previsti ai fini dell’aggiornamento continuo della BDN e del documento unico di identificazione a vita.
Dall’entrata in vigore del decreto, per le nuove registrazioni degli stabilimenti, in BDN è riportato in automatico l’operatore quale delegato, se non diversamente specificato in fase di iscrizione. Per gli stabilimenti già presenti in BDN, deve essere completata l’informazione del soggetto delegato eventualmente mancante.
Per le variazioni dei dati inerenti allo stabilimento (orientamento produttivo, capacità strutturale, georeferenziazione, indirizzo e altro) l’operatore deve comunicare le informazioni necessarie alla ASL territorialmente competente con le modalità previste dal decreto.
L’operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell’animale, agisce per conto e con l’accordo del proprietario o di un rappresentante dei proprietari dell’equino per la gestione del sistema I&R.
Dall’entrata in vigore del decreto è obbligatoria la registrazione della capacità strutturale dello stabilimento, intesa come il numero massimo di equini che possono essere ospitati contemporaneamente in esso. Per gli stabilimenti già iscritti in BDN senza indicazione della capacità, è necessario che la ASL competente inserisca tale informazione valutando la congruenza della documentazione agli atti d’ufficio o integrativa con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale.
Passaggio di proprietà. Una volta che i dati inerenti agli equini detenuti dall’operatore prima del 21 dicembre 2021 sono stati allineati in BDN tramite consolidamento, per eventuali successivi cambi di proprietà il soggetto che cede comunica le informazioni inerenti a tali eventi con le modalità e i tempi di cui al decreto. Per gli equini non registrati il cedente compila in BDN il modulo di comunicazione del passaggio di proprietà e l’organismo di rilascio o la ASL competente. Per gli equini registrati le informazioni sono comunicate direttamente dal proprietario cedente all’organismo di rilascio, salvo diversamente disposto dall’organismo di rilascio stesso.
Compilazione del documento di accompagnamento e registrazione dei movimenti degli equidi in BDN. L’operatore dello stabilimento di partenza degli equini, prima di qualsiasi movimento in uscita produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste. L’operatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è tenuto entro sette giorni dall’evento: a rettificare eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita; ad annullare il documento se la relativa movimentazione non è effettuata.
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