No all’uso di sistemi di geolocalizzazione dei lavoratori senza l’accordo dei sindacati o l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro
La decisione dell’Autorità garante è giunta al seguito di una segnalazione di una dipendente di “Telefonia Alto Adige s.r.l.”, con la quale, si segnalava (anche nell’interesse di altri colleghi) presunti profili di violazione della disciplina di protezione dei dati personali in relazione all’avvenuta installazione, a bordo di alcuni autoveicoli in dotazione alla società, di un sistema di localizzazione satellitare a tecnologia gps.
In effetti, con il sistema di geolocalizzazione installato, la società era in grado di rivelare informazioni sui percorsi seguiti, sulle soste effettuate o sulla velocità degli spostamenti del personale. Inoltre, l’adozione di tale sistema, sarebbe avvenuta in assenza di preventiva informativa ai lavoratori e “senza spiegarne le funzioni né lo scopo del suo utilizzo”.
“Il Garante ha ricordato che, in base allo Statuto dei lavoratori, l’installazione di apparecchiature che possano comportare il controllo a distanza dei dipendenti è possibile solo previo accordo dei sindacati o con l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
Il mancato rispetto, da parte della società, dei requisiti contemplati dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4), riverbera i propri effetti anche sulla liceità del trattamento svolto, allo stato effettuato in violazione dell’art. 11, comma 1, lett. a.
Pertanto, l’Autorità ha disposto il blocco di ogni ulteriore trattamento dei dati personali riferiti ai lavoratori effettuato tramite tali strumenti di localizzazione. Nel caso in cui l’ Ufficio provinciale del lavoro dovesse in futuro autorizzare l’utilizzo di sistemi di controllo via Gps, la società dovrà comunque provvedere a notificare al Garante il trattamento dei dati personali così raccolti e dovrà individuare specifici incaricati del trattamento legittimati ad accedere alle informazioni acquisite”.
fonte: garanteprivacy.it
20 dicembre 2010