Dalla finanza etica alla previdenza, dai bonus per le rette degli asili nido alla ormai ben nota Ape, nelle sue varie forme (sociale, aziendale o individuale volontaria): è parecchio lungo l’elenco delle disposizioni che sono formalmente in vigore dalla mezzanotte di ieri ma che devono tuttavia attendere, per diventare operative, un qualche provvedimento di attuazione o – in alcuni casi – una verifica con Bruxelles.
Complessivamente, «Il Sole 24 Ore» ha contato 79 interventi necessari per dare efficacia alla legge 232 del 2016, ovvero la legge di Bilancio approvata come ultimo atto del governo Renzi. E di questi 79, ben 34 dovranno arrivare nei primi tre mesi, a un ritmo quindi – se i termini imposti dalla legge 232 saranno rispettati – di uno ogni tre giorni.
Vediamo però per temi quali sono le maggiori o le più attese novità normative ancora allo stato virtuale.
Pensioni
È?fissato per la primavera il debutto dell’anticipo pensionistico Ape, che nella forma individuale è autofinanziato dal lavoratore, mentre in quella sociale è senza costi per chi vi sarà ammesso (l’Ape sociale è riservata a disoccupati, lavoratori con invalidità civile superiore al 74%, lavoratori che assistono da almeno sei mesi il coniuge/familiare in situazione di handicap grave e addetti a mansioni usuranti) e in quella aziendale è sostenuta dal datore di lavoro. Potrà avere una durata minima di sei mesi e massima di tre anni e sette mesi, potranno accedervi i lavoratori e le lavoratrici con 63 anni di età, 20 anni di contributi, una futura pensione al netto del prestito superiore a 702 euro e soprattutto la maturazione dei requisiti pensionistici entro tre anni e sette mesi. Con l’Ape si ottiene la pensione in anticipo, in esenzione fiscale e contributiva e, a partire dalla decorrenza della pensione di vecchiaia, i percettori dell’Ape individuale restituiscono con rate mensili sulla pensione gli importi anticipati e i relativi costi assicurativi e finanziari, fruendo anche di un parziale credito d’imposta. La durata del piano di ammortamento sarà ventennale. I dettagli sull’entità degli interessi e delle convenzioni con banche e assicurazioni dovranno arrivare con un decreto del presidente del Consiglio entro i primi giorni di marzo.
Anche i lavoratori «precoci» dovranno attendere un Dpcm per conoscere i dettagli del loro accesso privilegiato alla pensione, anticipato a 41 anni di contributi. I «precoci» dovranno avere versato almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dell’età di 19 anni, avere contribuzione accreditata prima del 1996 e rientrare in una delle quattro categorie dell’Ape Social: disoccupazione involontaria ed esaurimento da tre mesi dell’indennità di disoccupazione; lavoratori con invalidità civile superiore al 74%; lavoratori che assistono da almeno sei mesi il coniuge/familiare in situazione di handicap grave; addetti a mansioni usuranti da almeno sei anni continuativi e almeno 36 anni di contributi. Il beneficio potrà essere cumulato unicamente con le maggiorazioni contributive previste per invalidi e sordomuti.
Per gli addetti a mansioni usuranti, invece, servirà un decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Economia per dare corso ai benefici di accesso agevolato al pensionamento. I lavoratori addetti a mansioni usuranti (così come definiti dal decreto legislativo 67/2011) sono gli addetti a mansioni difficoltose (fra cui anche i lavoratori notturni) e potranno accedere a pensione col vecchio sistema delle quote (oscillanti a seconda delle mansioni fra 97,6 e 99,6) con età non inferiore a 61 anni. Non dovranno aspettare le vecchie finestre di differimento mobile per potere accedere a pensione se alternativamente hanno svolto le mansioni usuranti per almeno sette anni degli ultimi dieci prima del pensionamento o per metà della propria vita lavorativa.
Welfare e sanità
Anche alcuni dei bonus attivati dalla legge di Bilancio restano in sospeso: è il caso dei mille euro per l’iscrizione negli asili nido pubblici o privati o per forme di supporto a domicilio per i bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Prima di presentare la richiesta all’Inps si dovrà attendere almeno il 30 gennaio, termine fissato per il decreto attuativo del presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con Lavoro ed Economia).
Un altro bonus da disciplinare alla svelta (entro fine gennaio con un provvedimento dell’agenzia delle Entrate, secondo i tempi fissati dalla legge 232) è quello per gli studenti iscritti ai licei musicali o al conservatorio, che nel 2017 possono usufruire di un contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento nuovo, coerente con il corso di studi. Il contributo è pari al 65% del prezzo finale dello strumento, con un tetto massimo di 2.500 euro.
Sempre in queste prime settimane dell’anno è poi attesa la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» del decreto di Sanità ed Economia che rivede i «Lea», cioè i Livelli essenziali di assistenza: in pratica, la classificazione delle prestazioni e delle cure garantite dal servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini, in via gratuita o dietro pagamento di un ticket. Questo provvedimento – si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 novembre scorso – aggiorna i «Lea» dopo 15 anni dal loro varo e quindi rivede profondamente l’elenco delle patologie, quello delle terapie, nonché quello delle malattie rare.
Fisco
Molto nutrito, come da tradizione, l’elenco delle novità fiscali in stand-by. È?in questa condizione la cedibilità del credito d’imposta, per gli interventi condominiali agevolati dall’ecobonus al 70-75% e dal sisma-bonus al 75-85%, ai fornitori che hanno eseguito i lavori o anche ad altri privati, «con la facoltà di successiva cessione del credito» (esclusi istituti di credito e intermediari finanziari). La novità è stata pensata per andare incontro alle persone con bassi redditi (incapienti), ma le modalità con cui tale cessione del credito potrà avvenire devono essere definite entro il 1° marzo da un provvedimento del direttore delle Entrate.
Anche l’agevolazione destinata alla finanza etica è in sospeso, ma questa volta per un doppio vincolo, ovvero un decreto del ministro dell’Economia (sentita la Banca d’Italia) e il limite europeo del de minimis. La legge 232 specifica infatti che l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti previsti dal «regolamento (Ue) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”». L’innovazione consiste (consisterà) nell’esenzione dalle imposte sui redditi del 75% delle somme destinate a capitale proprio, da parte degli operatori di finanza etica e sostenibile , comprese le banche che conformano la propria attività ai principi indicati dalla norma.
In ultimo, una citazione per una novità molto attesa ma ancora tutta da decifrare: l’addio agli studi di settore, che con il periodo di imposta «in corso al 31 dicembre 2017» (così recita il Dl 193/2016, all’articolo 7-bis) non dovranno più avere effetto «al fine dell’accertamento dei tributi». Ma la rivoluzione deve attendere il decreto dell’Economia che individuerà gli «indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili».
Il Sole 24 Ore – 2 gennaio 2017