Il testo, oltre ai premi e alle sanzioni contiene anche, inserita nell’ultima versione approvata l’8 aprile dal Consiglio dei ministri, l’introduzione del prezzo di riferimento per beni e servizi
Approda a sorpresa alla Conferenza Unificata di mercoledì 20 aprile il testo del Dlgs su «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», quello cioè che oltre ai premi e alle sanzioni contiene anche, inserita nell’ultima versione approvata l’8 aprile dal Consiglio dei ministri l’introduzione del prezzo di riferimento per beni e servizi. Il testo prevede che per promuovere la razionalizzazione della spesa sanitaria sia effettuata la rilevazione ed elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari. Per i beni e i servizi non sanitari, il sistema dei prezzi di riferimento terrà conto dei prezzi più bassi applicati dalla regione benchmark e dei prezzi applicati all’interno di una stessa regione.
Per i beni e i servizi correlati alle prestazioni sanitarie il ministro della Salute e dell’Economia assicurano con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo svolgimento delle attività di cui al presente comma definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione.
Con lo stesso decreto è individuato il soggetto responsabile della rilevazione ed elaborazione dei prezzi di riferimento. Se gli acquisti effettuati si discostano dai prezzi di riferimento di cui al primo periodo, gli amministratori sanitari competenti sono tenuti a farne segnalazione alla Corte dei Conti.
Il nuovo passaggio in Cdm, comunque, si è reso necessario per stralciare dal Dlgs i cinque articoli sulla Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica. L’organismo addetto a monitorare il livello complessivo della pressione fiscale è stato inserito nel decreto sul fisco regionale approvato in via definitiva il 31 marzo (vedi l’articolo e il testo pubblicati su questo sito) e in attesa della firma del Capo dello Stato.
Gli altri 13 articoli sono rimasti pressoché identici. Il default nei conti di Asl e ospedali costerà il posto ai governatori che saranno rimossi per fallimento politico, interdetti per 10 anni da qualsiasi carica in enti pubblici e vedranno ridurre del 30% il contributo elettorale per la lista o il partito che li ricandiderà a un’altra carica prima che siano passati 10 anni dalla rimozione.
Confermato inoltre l’«inventario di fine legislatura» per le Regioni sotto piani di rientro: entro 20 giorni dall’indizione delle elezioni ogni presidente dovrà pubblicare sul web una relazione dettagliata e certificata sulle misure prese per contenere la spesa sanitaria. Inventario che dovrà essere redatto, sulle uscite di loro competenza, anche da sindaci e presidenti di provincia. Per i quali, in caso di default, l’ineleggibilità 10 anni, sia in ambito locale che al Parlamento nazionale o europeo. Sul fronte dei premi, il provvedimento continua ad assegnare agli enti virtuosi una quota aggiuntiva dei proventi dall’evasione.
IL TESTO DEL DLGS «MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI RELATIVI A REGIONI, PROVINCE E COMUNI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, 17 E 26 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42»
Sanita.ilsole24ore.com – 18 aprile 2011