Con sentenza n. 16305 del 3.11.2023 il Tar Lazio ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.10.2017 il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nella parte in cui stabilisce fasce differenziate tra dipendenti pubblici e privati per la reperibilità in caso di malattia.
Il TAR Lazio ha ritenuto che una disciplina differenziata delle fasce di reperibilità non rispondesse alla delega conferita al Governo dall’art. art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001, il quale prevedeva di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato ed ha quindi ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento tra pubblico e privato. E ha invitato il legislatore a procedere a un’effettiva armonizzazione degli orari di reperibilità per l’intero corpo dei dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza, pubblico o privato.
“L’annullamento opera erga omnes e quindi non solo per chi ha fatto ricorso, ma anche per tutti i dipendenti pubblici – spiega l’avvocato Fabrizio Scagliotti, giuslavorista, consulente di associazioni sindacali -. Allo stato non vi è una normativa differenziata per i pubblici, il Tar precisa che il Governo potrà adottare un nuovo decreto, ma tenendo conto dei principi enunciati in sentenza e quindi evitando ingiustificate disparità di trattamento”.
Se ne ricava che allo stato e fino all’adozione di una nuova normativa, sulla base dei principi enunciati in sentenza anche ai dipendenti pubblici si dovrebbero applicare le fasce di reperibilità del settore privato e cioè 10-12 e 17-19.
“Poiché la situazione però è complessa – continua il legale – consiglio gli interessati che lo ritengano di inviare all’azienda una nota che, citando la sentenza sopra riportata, affermi che essi si atterranno, sino a nuove disposizioni, alle fasce di reperibilità previste per il lavoro privato. Qualora l’azienda rispondesse imponendo la fascia di reperibilità annullata andrà valutato il da farsi”.
E aggiunge: “Preciso comunque che una cosa è il rispetto della fascia di reperibilità, altra cosa è l’obbligo di non compromettere la guarigione: solo in caso di malattie che siano compatibili con una uscita da casa (che so, un braccio ingessato) questa sarà legittima al di fuori delle fasce di reperibilità: una influenza con temperatura elevata impone l’obbligo di permanere al coperto e quindi non consente l’uscita nemmeno al di fuori delle fasce previste in omaggio ai principi di collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore.
“Logicamente sarà importante tenersi aggiornati circa l’adozione di un nuovo decreto sulle fasce di reperibilità – osserva ancora Scagliotti – anche se, dati i presupposti, non credo esso stabilirà disposizioni diversi da quelle adottate per il settore privato”.
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21 novembre 2023