É stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 339 del 24.9.2021) il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1705 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
Nel regolamento delegato (UE) 2020/692 sono stati sostituiti ed aggiunti alcuni articoli oltre ad alcune modifiche apportate. Di seguito riportiamo alcuni aspetti d’interesse zootecnico (ruminanti).
L’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 – Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione: dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati, ad eccezione degli equini, restano nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data del loro arrivo in tale stabilimento, tranne qualora siano spostati a fini di macellazione.».
Dopo l’articolo 85 è stato inserito l’articolo 85 bis “Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione“: L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione come segue: a) un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 84; b) un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata conformemente:
– all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686; e
– all’articolo 8, lettera d), del presente regolamento;
ii) il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 83, lettera a), corrisponda
al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto;
iii) siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 1.»
All’articolo 87, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all’articolo 86, lettera b), punto iii), l’ingresso nell’Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini è consentito se l’animale donatore proviene da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica purché il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica in tale stabilimento per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti.»
L’articolo 91 è stato sostituito dal seguente: «Articolo 91 – Stabilimento di origine degli ovini e dei caprini donatori: L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori provenienti da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e se tali animali non sono mai stati in uno stabilimento di stato sanitario inferiore.»
dopo l’articolo 119 è stato inserito l’Articolo 119 bis “Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione“: l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’articolo 117 è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione, come segue: a) un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 119; b) un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato al fine di garantire che: i) le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento confinato; ii) il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 119, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto; iii) siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 3.»
All’articolo 154 è stato aggiunto il paragrafo 3: «3. Gli animali da cui da cui sono ottenuti il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro destinati all’ingresso nell’Unione non sono tenuti a rispettare il periodo di permanenza di cui al paragrafo 2 purché siano stati introdotti nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona a partire da: a) un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per almeno tre mesi prima della mungitura; o b) uno Stato membro.».
Fonte: EUR-Lex